All'onere derivante al Fondo per l'adeguamento delle pensioni dalla corresponsione delle prestazioni previste dagli articoli 9, 10, 13, 26, 29, 30 e 34 della presente legge, si provvede con un contributo dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, con un contributo dei datori di lavoro e con il concorso dello Stato. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903)).
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Sentenza n. 32/1965
Questione infondata
23 aprile 1965
riunite le due cause, dichiara non fondata, in riferimento all'art.
13 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 23, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218; 16 del
D.L. L. 9 novembre 1945, n. 788; 24 del R.D. 17 giugno 1937, n. 1048,
proposta con le ordinanze citate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
P…
Art. 13 cost. · Art. 23 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 16 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
Confronto con la versione in vigore dal 15 aprile 1952 al 1 gennaio 1965. 87 parole tolte, 18 parole aggiunte in 5 capoversi.
… superstiti, con un contributo dei datori di lavoro e con il concorso dello Stato.tolto: L'onere di cui sopra, dedotta la spesa per i trattamenti minimi di cui all'art. 10, e' ripartito fra i datori di lavoro, i lavoratori e lo Stato secondo le seguenti quote:
tolto: a) datori di lavoro.......... 50 per cento
tolto: b) lavoratori................ 25 "
tolto: c) Stato..................... 25 "
tolto: La spesa annua per i trattamenti minimi di pensione stabiliti dall'art. 10 e' sostenuta dallo Stato con un contributo di 15 miliardi e per la rimanente quota dai datori di lavoro e dai lavoratori in ragione rispettivamente di due terzi e un terzoaggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903. COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
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