Fino a che non sia diversamente disposto, ai beneficiari di pensione dei fondi e trattamenti speciali di previdenza sostitutivi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti si continueranno a corrispondere le prestazioni gia' a carico del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali e del Fondo di solidarieta' sociale. Le disposizioni di cui al precedente comma valgono anche per le pensioni derivanti dalle convenzioni speciali gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, in quanto sussistano requisiti di pensionamento analoghi a quelli dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi primo e secondo del presente articolo saranno sostenuti dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni, al quale saranno versati i contributi gia' di pertinenza degli anzidetti due fondi.

Testo vigente dal 15 aprile 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-04-04;218~art35 · fonte del testo

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