Corte costituzionale

Ordinanza n. 64/1960

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/11/1960 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 del

D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con l'ordinanza 14 gennaio 1960

emessa dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento civile vertente tra

Migliaccio Antonio e l'Istituto nazionale della previdenza sociale,

iscritta al n. 37 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 7 maggio 1960.

Visto che le parti non si sono costituite;

Ritenuto che nel corso del summenzionato procedimento civile è

stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

16 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della

legge 4 aprile 1952, n. 218, e con riferimento all'art. 76 della

Costituzione, e che la decisione di tale questione è stata rimessa dal

Tribunale suddetto a questa Corte,

che con la sentenza n. 35 del 24 maggio 1960 la Corte

costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art.

16, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui

stabilisce che "i contributi volontari per l'assicurazione per la

invalidità, la vecchiaia e i superstiti non possono essere versati per

i periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto a forme di

previdenza sostitutive dell'assicurazione o per periodi che comportino

diritto ad altro trattamento obbligatorio di pensione", in relazione

all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e con riferimento

all'art. 76 della Costituzione:

che per effetto di tale pronuncia il citato art. 16, nella parte

relativa al divieto del versamento di contributi volontari, come

innanzi indicato, ha cessato di avere efficacia (art. 136 della

Costituzione) e non può trovare applicazione dal giorno successivo

alla pubblicazione della sentenza (art. 30, terzo comma, della legge 11

marzo 1953, n. 87), onde rimane esclusa la possibilità di nuovi

giudizi sulla medesima questione, della quale perciò la Corte deve

dichiarare la manifesta infondatezza;

Visti gli artt. 26, 2 comma e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

e l'art. 9, primo e secondo comma, delle Norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza, per sopraggiunta inefficacia

della norma impugnata, della questione di legittimità costituzionale

sollevata con l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 14 gennaio

1960, relativa all'art. 16 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nella

parte come indicata in motivazione, in relazione all'art. 37 della

legge 4 aprile 1952, n. 218, e con riferimento all'art. 76 della

Costituzione;

ordina il rinvio degli atti al Tribunale di Catanzaro.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1960.

GAETANO AZZARITI - GASPARE AMBROSINI

- MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI.

ECLI:IT:COST:1960:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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