In caso di morte, dopo l'entrata in vigore della presente legge, di un pensionato che abbia conseguito il diritto alla pensione nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1940 e il 31 dicembre 1944, spetta ai superstiti una indennita' pari all'ammontare di una annualita' della pensione rivalutata ai sensi del precedente art. 9, escluse le maggiorazioni per i figli.

Testo vigente dal 15 aprile 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-04-04;218~art30 · fonte del testo

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