Alla copertura dell'onere derivante alla Gestione dall'applicazione della presente legge si provvede mediante i seguenti contributi degli assicurati: un contributo base, nella misura stabilita per la classe terza della Tabella A, allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903; un contributo per l'adeguamento delle pensioni stabilito nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, nella misura di lire 1.200 mensili. La misura del contributo, nonche' l'aliquota da trasferire al Fondo sociale ai sensi del successivo articolo 16 potranno essere modificate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza della Gestione in relazione al fabbisogno della Gestione stessa determinato dalle risultanze di bilancio ed al fine di garantire un apporto al Fondo sociale che, in aggiunta al contributo dello Stato di cui al successivo articolo 15, consenta nel quinquennio 1965-1969 la copertura degli oneri per la corresponsione della pensione sociale ai titolari di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti istituita dalla presente legge. Il titolare dell'impresa commerciale e' tenuto al pagamento dei contributi anche per i familiari coadiutori assicurati, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti.22a

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 2 marzo 1974, n. 30 convertito, con modificazioni, dalla L. 16 aprile 1974, n. 114

2

con decorrenza dal 1 gennaio 1974

Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30 convertito, con modificazioni, dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 ha disposto (con l'art. 18) che "Il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli artigiani ai sensi dell'art. 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e dagli esercenti attivita' commerciali ai sensi dell'art. 10 della legge 22 luglio 1966, n. 613, e' stabilito, con decorrenza dal 1 gennaio 1974, nella misura di lire 2.500 mensili."

L. 3 giugno 1975, n. 160

2a

con decorrenza dal 1 gennaio 1975

La L. 3 giugno 1975, n. 160 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "Il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli artigiani ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e dagli esercenti attivita' commerciali ai sensi dell'articolo 10 della legge 22 luglio 1966, n. 613, e' stabilito, con decorrenza dal 1 gennaio 1975, nella misura di L. 6.000 di cui L. 1.000 destinate al risanamento delle rispettive gestioni speciali."

Testo vigente dal 20 giugno 1975

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 20 giugno 1975

Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 1974 al 20 giugno 1975.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 3 giugno 1975, n. 160

    La L. 3 giugno 1975, n. 160 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "Il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli artigiani ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e dagli esercenti attivita' commerciali ai sensi dell'articolo 10 della legge 22 luglio 1966, n. 613, e' stabilito, con decorrenza dal 1 gennaio 1975, nella misura di L. 6.000 di cui L. 1.000 destinate al risanamento delle rispettive gestioni speciali."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-07-22;613~art10 · fonte del testo

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