Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 settembre 1950 al 3 aprile 1969. Leggi il testo vigente →

Quando le condizioni generali per la concessione della pensione si verifichino posteriormente alla morte del militare o del civile, il diritto alla pensione viene riconosciuto a decorrere dal giorno in cui tutte le condizioni prescritte si sono verificate. La domanda non e' ammessa trascorsi i termini di cui al primo e terzo comma del successivo art. 108.

Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 3 aprile 1969

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 53/1969

    Ha colpito questo articolo
    28 marzo 1969

    dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 71, comma primo, lett. e, 77, comma primo, e 74, comma secondo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra" limitatamente alle parti in cui prevedono che la pensione indiretta spetta alle sorelle del militare morto per causa di servizio di guerra o del civile deceduto per fatt…

    Art. 71 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 77 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 74 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art74 · fonte del testo

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