Corte costituzionale

Sentenza n. 53/1969

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/03/1969 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 71, comma

primo, lett. c, 77, comma primo, e 84, comma secondo, della legge 10

agosto 1950, n. 648, sul riordinamento delle disposizioni sulle

pensioni di guerra, promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1967

dalla Corte dei conti - sezione quarta giurisdizionale per le pensioni

di guerra - sul ricorso di Santoro Maria Grazia, iscritta al n. 54 del

Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 120 dell'11 maggio 1968.

Udita nella camera di consiglio del 30 gennaio 1969 la relazione

del Giudice Giovanni Battista Benedetti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con decreto del 17 marzo 1959 il Ministero del tesoro negava a

Santoro Maria Grazia, in quanto coniugata, la pensione indiretta di

guerra per la perdita del fratello Antonio, disperso in Russia nella

seconda guerra mondiale, pensione che era stata goduta dal padre

Santoro Fedele fino alla morte avvenuta il 23 giugno 1958.

Avverso tale decreto la richiedente proponeva ricorso alla Corte

dei conti deducendo di essere separata di fatto dal marito Pugliese

Rinaldo da oltre dieci anni.

Il pubblico ministero chiedeva il rigetto del ricorso osservando

che - ai sensi degli artt. 71, comma primo, lett. c, 84, comma

secondo, e 77, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648 - la

pensione indiretta per la morte di un militare caduto in guerra spetta,

dopo la morte dei genitori, alle sorelle minorenni, o maggiorenni

inabili, solo se nubili. Lo status di nubile è quindi una

qualificazione soggettiva indispensabile alla quale non è possibile

assimilare altra condizione diversa, quale ad esempio quella di sorella

legalmente o di fatto separata dal marito, o di sorella vedova.

Con ordinanza emessa il 23 gennaio 1967 (pervenuta a questa Corte

il 5 aprile 1968) la Corte dei conti, quarta sezione giurisdizionale

per le pensioni di guerra, sollevava d'ufficio la questione di

legittimità costituzionale delle citate norme, in riferimento all'art.

3, comma primo, della Costituzione.

Rileva l'ordinanza che le disposizioni impugnate, subordinando il

riconoscimento del diritto a pensione indiretta delle sorelle del

caduto in guerra alla condizione che esse siano nubili e consentendo,

per contro, l'attribuzione della pensione ai fratelli coniugati,

violano il principio di eguaglianza in quanto prevedono un trattamento

giuridico diverso a seconda che il soggetto appartenga all'uno o

all'altro sesso, senza che ciò trovi alcuna razionale giustificazione.

L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 dell'11

maggio 1968.

Nel giudizio dinanzi alla Corte nessuno si è costituito. Considerato in diritto :

1. - La questione di legittimità costituzionale proposta con

l'ordinanza indicata in epigrafe è fondata.

Le disposizioni impugnate della legge 10 agosto 1950, n. 648,

disciplinano il trattamento pensionistico dei collaterali del militare

morto per causa del servizio di guerra o del civile deceduto per fatto

di guerra stabilendo che la pensione indiretta è concessa non soltanto

ai fratelli e alle sorelle nubili minorenni quando siano orfani di

entrambi i genitori o quando la madre non abbia diritto alla pensione

(art. 71, lett. c) ma anche ai fratelli e alle sorelle nubili

maggiorenni, che, alla data del decesso del militare o del civile,

siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro, e tali siano divenuti anche

dopo la suddetta data, ma prima di raggiungere la maggiore età e prima

del giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro favore la pensione

già liquidata al padre o alla madre (art. 77, comma primo). Per la

concessione della pensione occorre, in ogni caso, che ai collaterali

siano venuti a mancare, a causa della morte del militare o del civile,

i necessari mezzi di sussistenza (art. 73), requisito che, ai sensi di

successive disposizioni (artt. 17 della legge 9 novembre 1961, n. 1240,

e 9 della legge 18 maggio 1967, n. 318) si considera sussistente quando

il richiedente risulti non assoggettabile all'imposta complementare sul

reddito complessivo.

È previsto infine che la pensione indiretta, già liquidata ai

genitori del militare o del civile, si devolva a favore dei collaterali

quando divengano orfani e siano minorenni, o inabili a qualsiasi

proficuo lavoro ed, inoltre, nubili se sorelle (art. 84, comma

secondo).

2. - L'esame di siffatta disciplina pone in evidenza che la

pensione di guerra dei collaterali ha conservato nella legge n. 648 del

1950 il carattere di assegno alimentare espressamente attribuitole dal

legislatore nella precedente normativa (R.D. 12 luglio 1923, n. 1491,

art. 37). Il riconoscimento del diritto a pensione dei collaterali

resta, infatti, subordinato alla esistenza di un loro reale stato di

bisogno prodottosi in conseguenza della morte del militare o del

civile. La pensione, cioè, deve essere corrisposta quando si sia

accertato che, a causa della morte del militare o del civile, i

collaterali abbiano perduto i mezzi necessari al loro sostentamento e

non possano provvedere alle loro fondamentali esigenze di vita o per la

loro minore età o perché, pur essendo maggiorenni, siano inabili a

qualsiasi lavoro proficuo.

Ora è innegabile che tali obbiettive e ben specificate condizioni

possano indifferentemente concorrere sia nei confronti del fratello che

della sorella, ancorché essi abbiano contratto matrimonio. Per quanto

riguarda in particolare il requisito del bisogno economico è evidente

che può ricorrere anche per la sorella maritata quando i suoi redditi,

cumulati a norma di legge con quelli del marito, non eccedano il minimo

imponibile agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul

reddito complessivo.

Nessuna razionale giustificazione riesce perciò a scorgersi in

quella previsione delle norme impugnate che, sull'esclusiva base

dell'appartenenza del soggetto all'uno o all'altro sesso, dispone

l'esclusione dal diritto a pensione per la sorella coniugata e non

parimenti per il fratello coniugato. La perfetta identità delle

rispettive obbiettive situazioni postula l'esigenza di una uniformità

di trattamento donde l'illegittimità per violazione del principio di

eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione di quelle parti

delle disposizioni censurate contenute negli artt. 71, lett. e, 77,

comma primo, e 84, comma secondo, che riconoscono il diritto a pensione

alla sorella del militare o civile deceduto, solo se nubile.

E poiché tali disposizioni risultano riprodotte negli stessi

termini nei corrispondenti artt. 64, comma primo, lett. c, 75, comma

primo, e 76, comma secondo, della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul

"Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra" - legge

entrata in vigore nelle more del presente giudizio - deve dichiararsi

l'illegittimità anche di queste ultime norme in applicazione dell'art.

27, parte seconda, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 71, comma

primo, lett. e, 77, comma primo, e 74, comma secondo, della legge 10

agosto 1950, n. 648, sul "Riordinamento delle disposizioni sulle

pensioni di guerra" limitatamente alle parti in cui prevedono che la

pensione indiretta spetta alle sorelle del militare morto per causa di

servizio di guerra o del civile deceduto per fatto di guerra, solo in

quanto nubili;

dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, limitatamente alle stesse parti, l'illegittimità costituzionale

degli artt. 64, comma primo, lett. c, 75, comma primo, e 76, comma

secondo, della legge 18 marzo 1968, n. 313 sul "Riordinamento della

legislazione pensionistica di guerra".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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