((Il militare che presenti la domanda dopo un anno dalla effettiva cessazione del servizio ed il civile dalla data dell'evento dannoso, sono ammessi a godere della pensione o dell'assegno dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. I congiunti dei militari o dei civili, deceduti o dispersi a causa della guerra, che presentino la domanda trascorso un anno dalla trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilita' al Comune dell'ultimo domicilio, conseguono il trattamento pensionistico di guerra dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Nei casi in cui le condizioni di eta' o di incapacita' a qualsiasi proficuo lavoro per il padre e per l'assimilato e di vedovanza per la madre e per l'assimilata, si verifichino dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile, il computo dell'anno di cui al precedente comma si effettua a decorrere dal verificarsi di tali avvenimenti. Quando le condizioni previste dall'articolo 73 si verifichino dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile, nei confronti del genitore dell'assimilato o del collaterale il suddetto termine di un anno decorre dal verificarsi di tali condizioni)). 9

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 novembre 1961, n. 1240

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La L. 9 novembre 1961, n. 1240 ha disposto (con l'art. 41) che "Per i cittadini italiani appartenenti al Territorio di Trieste - gia' Zona A e B - nonche' per quelli esodati dal territorio ceduto alla Repubblica popolare federativa jugoslava in forza del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, i termini gia' previsti dagli articoli 107 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, scadono sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge."

Testo vigente dal 21 dicembre 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 dicembre 1961

Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1955 al 21 dicembre 1961. 86 parole tolte, 101 parole aggiunte.

tolto: Le domande di pensione da parte dei congiunti di militari o di civiliaggiunto: Il militare che presenti la domanda dopo un anno dalla effettiva cessazione del servizio ed il civile dalla data dell'evento dannoso, sono ammessi a godere della pensione o dell'assegno dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. I congiunti dei militari o dei civili, deceduti o dispersi a causa della guerra tolto: devono essere presentate entro cinque anniaggiunto: , che presentino la domanda trascorso un anno dalla trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile o dalla tolto: notificazione aggiunto: partecipazione della dichiarazione di irreperibilita' al Comune dell'ultimo domiciliotolto: . Se la domanda e' presentata oltre un anno dai termini suddetti, la pensione e' concessaaggiunto: , conseguono il trattamento pensionistico di guerra dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda tolto: o dei documenti. Nel casoaggiunto: . Nei casi in cui le condizioni di eta' o di incapacita' a qualsiasi proficuo lavoro per il padre tolto: o per l'assimilato, aggiunto: e per l'assimilato e di vedovanza per la madre tolto: o aggiunto: e per l'assimilata, si verifichino dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile, tolto: i termini di cui ai commi precedenti decorrono aggiunto: il computo dell'anno di cui al precedente comma si effettua a decorrere dal verificarsi di tali avvenimenti. Quando le condizioni previste tolto: dall'art. 73 si verificano nei confronti dei genitori, del collaterale o dell'assimilato, aggiunto: dall'articolo 73 si verifichino dopo la morte aggiunto: o la scomparsa del militare o del civile, tolto: il termine di cinque anni aggiunto: nei confronti del genitore dell'assimilato o del collaterale il suddetto termine di un anno decorre dal verificarsi di tali condizionitolto: , ma la pensione ha inizio dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 9 novembre 1961, n. 1240

    La L. 9 novembre 1961, n. 1240 ha disposto (con l'art. 41) che "Per i cittadini italiani appartenenti al Territorio di Trieste - gia' Zona A e B - nonche' per quelli esodati dal territorio ceduto alla Repubblica popolare federativa jugoslava in forza del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, i termini gia' previsti dagli articoli 107 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, scadono sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art108 · fonte del testo

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