L'articolo 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' sostituito dal seguente: "Il militare che presenti la domanda dopo un anno dalla effettiva cessazione del servizio ed il civile dalla data dell'evento dannoso, sono ammessi a godere della pensione o dell'assegno dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. I congiunti dei militari o dei civili, deceduti o dispersi a causa della guerra, che presentino la domanda trascorso un anno dalla trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilita' al Comune dell'ultimo domicilio, conseguono il trattamento pensionistico di guerra dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Nei casi in cui le condizioni di eta' o di incapacita' a qualsiasi proficuo lavoro per il padre e per l'assimilato e di vedovanza per la madre e per l'assimilata, si verifichino dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile, il computo dell'anno di cui al precedente comma si effettua a decorrere dal verificarsi di tali avvenimenti. Quando le condizioni previste dall'articolo 73 si verifichino dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile, nei confronti del genitore dell'assimilato o del collaterale il suddetto termine di un anno decorre dal verificarsi di tali condizioni".

Testo vigente dal 6 dicembre 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-11-09;1240~art26 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari