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Il diritto a chiedere la liquidazione della pensione, assegno od indennita' di guerra, si prescrive in ogni caso dopo trascorsi i cinque anni dalla effettiva cessazione del servizio comunque avvenuta. Per i militari di carriera, i quali abbiano contratto durante il servizio di guerra od attinente alla guerra una invalidita' debitamente constatata non oltre cinque anni dalla cessazione di detto servizio, il termine di cui al comma precedente decorre dalla data del collocamento a riposo. Per i cittadini divenuti invalidi per i fatti di guerra di cui all'art. 10, il termine suddetto decorre dalla data dell'evento dannoso. Il militare che lasci trascorrere piu' di un anno dalla effettiva cessazione del servizio o, se di carriera, dal collocamento a riposo, od il civile dalla data dell'evento dannoso, non sono ammessi a godere della pensione o dell'assegno che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti. Per i minori e i dementi, tutti i termini rimangono sospesi finche' duri la incapacita' giuridica.

Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 21 dicembre 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art107 · fonte del testo

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