Art. 9 — Soggetti civili non militarizzati
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 febbraio 1979 al 24 dicembre 1987. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 febbraio 1979 al 24 dicembre 1987. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, nel testo risultante dall'art. 8, ultimo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita l'attribuzione della pensione di guerra al personale addetto alle operazioni di bonifica dei campi minati alle sole ipotesi di ferite o lesioni riportate a seguito di scoppio di ordigno bellico, riservando in tal modo alla categoria una disciplina deteriore rispetto a quella dettata in favore dei civili in genere. Infatti, da un lato a) la tutela speciale posta dalla norma censurata non esclude ma integra la più ampia e generale tutela in favore di tutti i soggetti civili non militarizzati che riportino danni a causa od in occasione di azioni belliche; e dall'altro b) l'attività di sminamento, svolta nel contesto di un rapporto di lavoro pubblico o privato, dà luogo in ogni caso all'ordinaria tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ovvero all'equo indennizzo.
Art. 9 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 8 Testo unico pensioni di guerra · Art. 3 cost. · Art. 2 Modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme in materie di pensioni di guerra agli infortunati civili
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979. 287 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Sono conferite pensioni, assegni o indennita' di guerra, ai cittadini italiani divenuti invalidi ed ai congiunti dei cittadini italiani morti per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta ed immediata dell'invalidita' o del suo aggravamento, o della morte. Sono considerati fatti di guerra, agli effetti della presente legge, i fatti ovunque avvenuti, ad opera di forza armate nazionali od estere, sia alleate che nemiche, e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra, o che, pur non essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse. Sono considerati dipendenti da fatti di guerra anche la morte o l'invalidita' determinate da ferite o lesioni riportate in occasione di azioni belliche nel tentativo di sottrarsi all'offesa nemica. E' sempre presunta la dipendenza da fatto di guerra quando l'invalidita' o la morte derivino da lesione da arma da fuoco di origine bellica o da esplosione di un ordigno bellico provocata da un minorenne, nonche' da lesione da arma da fuoco di origine bellica o da scoppi di ordigni bellici provocati da terzi, salvo il diritto di rivalsa dello Stato verso i responsabili. Sono conferite pensioni, assegni o indennita' di guerra, anche nei casi di morte o di invalidita' derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti, subiti durante lo internamento in paese estero o comunque ad opera di forze nemiche. Sono conferite, altresi', pensioni, assegni o indennita' di guerra ai personali addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi bellici, svolte alle dipendenze o per conto dell'autorita' statale, che abbiano riportato, a causa dello scoppio di tali ordigni, ferite o lesioni, e, in caso di morte, ai loro congiunti, salvo che vi sia stato dolo o colpa grave.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art9 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.