Art. 74 — Genitori collaterali ed assimilati inabili a proficuo lavoro
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
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2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979. 147 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Ai genitori, collaterali ed assimilati del militare o del civile che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 67 ed inoltre siano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro, e' concessa la pensione nella misura stabilita dall'annessa tabella O. Nelle ipotesi previste all'articolo 70 si applica la tabella T allegata alla presente legge. Nel caso di inabilita' temporanea si applicano le norme del quinto comma dell'articolo 48. Qualora i soggetti contemplati nel presente articolo fruiscano gia' del trattamento pensionistico, l'aumento tabellare e' liquidato, a domanda, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro, previo accertamento della sola condizione di inabilita' a qualsiasi proficuo lavoro, ed il beneficio decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa. L'inabilita' a qualsiasi proficuo lavoro e' da considerarsi presunta al compimento del 650 anno di eta'. In tale ipotesi l'aumento e' liquidato d'ufficio dalle competenti direzioni provinciali del tesoro.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art74 · fonte del testo
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