Art. 77 — Decorrenza della pensione
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
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2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979. 177 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: La pensione e gli assegni regolati dal presente titolo decorrono dal giorno successivo a quello della morte o della scomparsa del militare o del civile, salvo quanto disposto dal successivo articolo 88. Il riparto, tra piu' aventi diritto, di una pensione di guerra gia' conferita, quando ricorrono le condizioni di legge deve essere richiesto con apposita domanda da parte degli interessati e il diritto alla sua quota parte sorge per ciascun beneficiario il primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda medesima. Quando le condizioni di eta', per il padre e per l'assimilato, e di vedovanza, per la madre e per l'assimilata, si verificano posteriormente alla morte del militare o del civile, la pensione decorre dal giorno in cui tali condizioni si sono verificate, salvo quanto disposto dal successivo articolo 88. Nel caso di promozione postuma del deceduto che abbia appartenuto alle forze armate, le competenze relative al nuovo grado sono considerate, ai soli effetti della liquidazione della pensione e degli assegni, come decorrenti dalla data a cui e' fatta risalire l'anzianita' di grado.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art77 · fonte del testo
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