Corte costituzionale

Sentenza n. 221/1974

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/07/1974 · relatore Paolo Rossi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76, ultimo

comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, e dell'art. 69, ultimo

comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della

legislazione pensionistica di guerra), promosso con ordinanza emessa il

13 luglio 1971 dalla Corte dei conti - sezione IV pensioni di guerra -

sul ricorso di Bonagura Matilde contro il Ministero del tesoro,

iscritta al n. 164 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972.

Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1974 il Giudice

relatore Paolo Rossi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento promosso da Bonagura Matilde per

ottenere la pensione indiretta di guerra, la Corte dei conti ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione

incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 76, ultimo comma,

della legge 10 agosto 1950, n. 648, secondo cui la pensione indiretta

di guerra spettava alla madre vedova risposata anteriormente alla morte

del figlio, sempreché il secondo marito fosse inabile a proficuo

lavoro, mentre era negata se le seconde nozze erano successive a tale

evento.

Secondo il giudice a quo la condizione dell'anteriorità del nuovo

matrimonio alla morte del dante causa (eliminata dalla legge 18 marzo

1968, n. 313, a decorrere dal 16 gennaio 1968), realizzerebbe una

ingiustificata misura punitivi nei confronti della vedova, in

violazione dell'art. 3 della Costituzione.

La Corte dei conti prospetta altresì l'illegittimità

costituzionale dell'art. 76, ultimo comma, citata legge n. 648 de:

1950, e del corrispondente art. 69, ultimo comma, della legge 18 marzo

1968, n. 313, sempre in riferimento al principio d'eguaglianza, sotto

il profilo della discriminazione per sesso tra i genitori del caduto,

in quanto condizionano il diritto alla pensione indiretta di guerra

alla inabilità dell'altro coniuge solo per la madre e non anche per il

padre.

Nessuna parte si è costituita in questa sede. Considerato in diritto :

1. - La Corte costituzionale è chiamata a decidere se contrasti o

meno con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 76, ultimo comma, della

legge 10 agosto 1950, n. 648, nella parte in cui condizionava - prima

dell'entrata in vigore dell'art. 69 della legge 18 marzo 1968, n. 313 -

il diritto alla pensione indiretta di guerra della madre vedova

risposatasi, al fatto che le seconde nozze fossero state anteriori alla

morte del figlio.

La Corte dei conti ha altresì denunciato, sempre in riferimento al

principio costituzionale d'eguaglianza, il citato art. 76, ultimo

comma, ed il corrispondente art. 69, ultimo comma, della legge 18 marzo

1968, n. 313, in quanto subordinano, solo per la madre e non anche per

il padre, il diritto alla pensione indiretta di guerra, all'inabilità

dell'altro coniuge.

2. - La prima questione è fondata.

La legislazione pensionistica di guerra ricollega il diritto a

pensione della madre del caduto al venir meno dei necessari mezzi di

sussistenza che il figlio prestava al momento della morte, o che

sarebbe stato presumibilmente in grado di prestare in qualsiasi momento

futuro.

L'art. 76, ultimo comma, citata legge n. 648 del 1950,

nell'equiparare alla madre vedova quella che abbia contratto seconde

nozze, sempreché il secondo marito sia o divenga inabile a proficuo

lavoro, esclude dalla equiparazione la vedova risposatasi

successivamente alla morte del figlio caduto in guerra. Posto che le

condizioni sopra indicate sono oggettivamente determinanti, e possono

concorrere nei confronti della madre vedova passata a seconde nozze

prescindendo del tutto dalla data del nuovo matrimonio - che appare

indifferente - nessuna razionale giustificazione riesce a scorgersi

nella previsione della norma impugnata che nega il diritto alla

pensione di guerra alla vedova risposatasi successivamente alla morte

del figlio caduto. Sussiste quindi l'invocato contrasto con l'art. 3

della Costituzione e di tale incongruenza si è reso conto il

legislatore, che con la legge 18 marzo 1968, n. 313, nel riordinare la

materia, ha soppresso la discriminazione denunziata.

3. - Non fondata

è per contro l'altra questione di legittimità costituzionale

sollevata dalla Corte dei conti. Le disposizioni impugnate che

subordinano solo per la madre, e non anche per il padre, il diritto

alla pensione indiretta di guerra alla inabilità a proficuo lavoro

dell'altro coniuge non contrastano col principio di uguaglianza. Ed

invero, poiché per la concessione della pensione al padre che non

abbia raggiunto l'età avanzata stabilita dalla legge è richiesta la

condizione che egli sia inabile a qualsiasi proficuo lavoro e tale

condizione non è invece prescritta per la madre vedova (artt. 71, lett

a e b, della legge n. 648 del 1950 e 64, lett. a e b, della legge n.

313 del 1968), appare razionale la norma che subordina soltanto per

quest'ultima e non anche per il primo la conservazione del diritto a

pensione alla inabilità a proficuo lavoro del coniuge sposato in

seconde nozze.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 76, ultimo

comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, nella parte in cui non

riconosce il diritto alla pensione indiretta di guerra alla madre

passata a nuove nozze successivamente alla morte del figlio;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 76, ultimo comma, della citata legge n. 648 del 1950 e del

corrispondente art. 69, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n.

313, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:221 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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