Art. 58 — Devoluzione od accrescimento della pensione fra vedova ed orfani

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In caso di morte o di perdita del diritto a pensione della vedova o degli orfani, la pensione vedovile e le quote degli orfani si devolvono o si accrescono ai superstiti, salvo le riduzioni concernenti l'aumento di integrazione di cui all'articolo 49, dal giorno successivo a quello della morte o dal giorno della perdita del diritto stesso. Alla devoluzione ed all'accrescimento della pensione e delle quote di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro, in conformita' alle norme del comma precedente.

Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art58 · fonte del testo

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