Art. 31 — Giacenze di tesoreria delle regioni
Provvedimento abrogato dalla l. 31 dicembre 2009 n.196.
Abrogato dal 1 gennaio 2010
Provvedimento abrogato dalla l. 31 dicembre 2009 n.196.
Abrogato dal 1 gennaio 2010
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
L'art. 3 della legge 27 aprile 1978, n. 182 si limita a prevedere che il versamento del contributo di solidarieta` nazionale in favore delle regioni avvenga nell'anno successivo a quello al quale si riferisce e non gia` all'inizio dell'anno successivo ed in unica soluzione (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 20 e 38 dello Statuto della Regione siciliana, dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468 che disciplina le modalita` del versamento dei fondi statali alle regioni disponendo che lo stesso avvenga trimestralmente).
Art. 34 Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio · Art. 31 Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio · Art. 36 Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio · Art. 127 cost.
L'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 468 che impone alle regioni a statuto ordinario e speciale di tenere in conti correnti presso la tesoreria dello Stato le disponibilita` derivanti da assegnazioni e contribuzioni a carico dello Stato non viola l'art. 119 Cost. ne` gli artt. 115 e 123 della carta costituzionale in quanto non riguarda le entrate acquisite direttamente dalle Regioni e non ha di mira le singole misure regionali di spesa, limitandosi a regolare i ritmi di accreditamento dei fondi provenienti dal bilancio statale dalla tesoreria dello Stato alle tesorerie delle Regioni e non risolvendosi, percio`, in un anomalo strumento di controllo statale sulla gestione finanziaria regionale. (Infondatezza - in relazione agli artt. 119, 115 e 123 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 468 sollevata dalla Regione Veneto).
Art. 31 Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio · Art. 36 Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1978 al 1 gennaio 2010. 120 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le regioni a statuto ordinario e speciale, allo scadere delle convenzioni di tesoreria in vigore al 31 gennaio 1978, hanno l'obbligo di tenere le disponibilita' liquide, limitatamente alle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato, in conti correnti non vincolati con il Tesoro. Il Ministro del tesoro, sulla base di un preventivo trimestrale di cassa, adottato dalla giunta regionale, in armonia con le valutazioni di cassa comunicate dalla regione stessa, dispone, nei quindici giorni precedenti il trimestre interessato, l'accreditamento dei fondi presso la competente tesoreria regionale. Le regioni sono tenute a produrre al Ministero del tesoro, ogni trimestre, una dichiarazione sottoscritta dal presidente della giunta regionale dalla quale risulti l'ammontare delle disponibilita' depositate presso la tesoreria regionale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 31 DICEMBRE 2009 N.196
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1978-08-05;468~art31 · fonte del testo
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