Art. 32 — Giacenze di tesoreria degli enti pubblici
Provvedimento abrogato dalla l. 31 dicembre 2009 n.196.
Abrogato dal 1 gennaio 2010
Provvedimento abrogato dalla l. 31 dicembre 2009 n.196.
Abrogato dal 1 gennaio 2010
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2 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1978 al 1 gennaio 2010. 178 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Gli enti pubblici, allo scadere delle convenzioni di tesoreria, in vigore al 31 gennaio 1978, sono tenuti alla attuazione delle prescrizioni di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 629. Sono abrogate le norme che derogano, per singoli enti, alle disposizioni predette. Non possono essere effettuati pagamenti a valere sui conti aperti presso la tesoreria dello Stato, quando le disponibilita' depositate dall'ente presso le aziende di credito superino la misura massima determinata a norma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1966, n. 629. Gli enti cui si applica la presente legge devono produrre alla Direzione generale del tesoro, ogni mese, una dichiarazione, sottoscritta dal proprio rappresentante legale, dalla quale risulti l'ammontare delle disponibilita' depositate presso le aziende di credito. Le richieste di prelevamento degli enti di cui all'articolo 25 devono essere in armonia con le previsioni di cassa comunicate dagli enti stessi. In assenza della dichiarazione di cui al precedente quarto comma, nonche' dei prospetti di cui al precedente articolo 30, non puo' essere effettuato alcun prelevamento dal conto presso la tesoreria dello Stato da parte dell'ente interessato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 31 DICEMBRE 2009 N.196
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1978-08-05;468~art32 · fonte del testo
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