Corte costituzionale

Ordinanza n. 118/1983

Altra decisione · depositata il 29/04/1983 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella camera di consiglio del 13 aprile 1983.

Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle

Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

Visto il ricorso proposto dalla Regione Trentino-Alto Adige,

notificato il 3 ottobre e depositato il 10 ottobre 1981 contro il

Ministro del Tesoro per l'annullamento, previa sospensione

dell'esecuzione, del decreto ministeriale 30 luglio 1981

("Modificazione alla percentuale delle disponibilità degli enti che le

aziende di credito possono detenere, nonché delle modalità di

riafflusso nella tesoreria statale delle eccedenze di disponibilità").

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento

impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito il relatore, giudice costituzionale Livio Paladin; e uditi,

altresì, per la Regione Trentino-Alto Adige l'Avv. Alessandro Pace, e,

per il Presidente del Consiglio dei ministri, il sostituto avvocato

generale dello Stato Paolo Vittoria;

ritenuto che la Regione Trentino-Alto Adige, con il ricorso

indicato in epigrafe, ha sollevato conflitto di attribuzione nei

confronti del Ministro del tesoro, impugnando il decreto ministeriale

30 luglio 1981, mediante il quale è stata ridotta dal dodici al sei

per cento - in applicazione dell'art. 40, ottavo comma, della legge 30

marzo 1981 n. 119 - la misura dei depositi dei fondi liquidi che le

province, i comuni con popolazione superiore a 8 mila abitanti e le

relative aziende possono mantenere presso le aziende di credito (e sono

state ridisciplinate le modalità di riafflusso nella tesoreria statale

delle eccedenze di disponibilità, quanto a tutti gli enti pubblici di

cui agli artt. 25 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468); ed ha

chiesto la sospensione dell'esecuzione del decreto stesso, adducendo -

in particolar modo - che la norma applicata dal Ministro sarebbe stata

annullata da questa Corte, con la sentenza n. 162 del 1982.

Considerato che la predetta sentenza ha bensì dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, ottavo comma, della legge

n. 119 del 1981, ma "nella parte in cui attribuisce al Ministro del

tesoro la facoltà di variare con proprio decreto la percentuale o il

livello massimo delle disponibilità delle Regioni e delle Province

autonome di Trento e Bolzano che le aziende di credito, incaricate del

servizio di tesoreria, possono tenere presso di sé"; laddove l'atto in

questione si riferisce, nella parte concernente le predette variazioni,

alle sole province di diritto comune, oltre che a determinate

amministrazioni comunali ed alle relative aziende;

considerato, d'altronde, che la minore redditività delle somme

destinate a riaffluire nella tesoreria statale, rispetto a quella che

si avrebbe presso le aziende di credito, non basta a concretare le

"gravi ragioni" di cui all'art. 40 della legge n. 87 del 1953.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del ricorso indicato

in epigrafe, respinge l'istanza presentata dalla Regione Trentino-Alto

Adige, per la sospensione dell'esecuzione del decreto 30 luglio 1981

del Ministro del Tesoro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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