Corte costituzionale

Ordinanza n. 759/1988

Altra decisione · depositata il 30/06/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sardegna notificato

il 6 ottobre 1981, depositato in Cancelleria il 15 ottobre successivo

ed iscritto al n. 40 del registro ricorsi 1981, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro del tesoro 30

luglio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 7 agosto

1981, recante: "Modificazione alla percentuale delle disponibilità

degli Enti che le Aziende di credito possono detenere";

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che la Regione Sardegna, con ricorso notificato il 6

ottobre 1981, ha promosso conflitto di attribuzioni nei confronti del

Presidente del consiglio dei ministri, impugnando il decreto del

ministro del tesoro 30 luglio 1981 (modificazioni alla percentuale

delle disponibilità degli enti che le aziende di credito possono

detenere, nonché delle modalità di riafflusso nella tesoreria

statale delle eccedenze di disponibilità), in quanto invasivo della

sfera di attribuzione della regione;

che il decreto impugnato, emesso in attuazione dell'art. 40

della legge 30 marzo 1981, n. 119, non è, ad avviso della regione

ricorrente, ad essa applicabile in quanto il suddetto art. 40 -

denunciato di incostituzionalità dalla Regione Sardegna con il

ricorso n. 17 del 1981 - corrisponde nella sostanza all'art. 31 della

legge 5 agosto 1978, n. 468, dichiarato costituzionalmente

illegittimo, con la sentenza n. 95 del 1981, per quanto concerne la

Regione Sardegna, per contrasto con gli artt. 7, 8 e 56 dello Statuto

in relazione agli artt. 32 e 36 del d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250;

che, nell'ipotesi che si ritenga applicabile alla Regione

Sardegna l'art. 40 della citata legge n. 468 del 1978, e quindi il

decreto ministeriale 30 luglio 1981, essa ricorrente ha interesse ad

impugnare tale decreto perché invasivo della sua competenza;

che il decreto fa obbligo alle aziende di credito, anche non

tesorieri, che detengano disponibilità degli enti soggetti al

disposto dell'art. 40 legge n. 119 del 1981 - e cioè gli stessi

soggetti indicati nell'art. 31 della legge n. 468 del 1978 -, di

versare tutte le disponibilità eccedenti il 12% - disponibilità

comprensive non solo di tutte le somme "a qualsiasi titolo

depositate", ma anche di "quelle con vincolo di destinazione, nonché

le acquisizioni di titoli di Stato e non" - in un'unica soluzione nei

conti di tesoreria intestati agli enti;

che le aziende di credito, in difetto di tempestiva

comunicazione degli enti circa l'ammontare dell'importo massimo che

presso di esse può essere detenuto, sono tenute a versare nei conti

del Tesoro "l'intera disponibilità depositata";

che tali disposizioni, ad avviso della regione, sono

incompatibili con la disciplina delle entrate regionali e del

servizio di tesoreria, secondo il quadro disegnato dagli artt. 7, 8 e

56 dello Statuto e dagli artt. 32, 36 e 41 delle norme di attuazione

dettate con il d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, che stabiliscono, tra

l'altro, che la quota delle entrate tributarie di spettanza della

regione debba essere ad essa versata direttamente dall'organo

ricevitore;

che la regione ha una finanza propria, che va coordinata con

quella statale nella forma stabilita dallo Statuto (artt.7 segg.) e

che nessuna modificazione di tali norme può essere introdotta senza

il rispetto della procedura prevista dall'art. 56;

che la Regione Sardegna ha potestà normativa primaria in

materia di bilancio e di contabilità regionale ed è dotata di un

proprio servizio di tesoreria, sicché il decreto impugnato,

disponendo indiscriminatamente sulla finanza regionale, invade le

attribuzioni spettanti alla regione;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri

che, deducendo, tra l'altro, che le ragioni a base della disciplina

trovano legittimazione, sul piano costituzionale, nel limite

dell'interesse nazionale di cui all'art. 4 dello Statuto, ha concluso

per il rigetto del ricorso;

Considerato che il conflitto, pur rivolgendosi contro il decreto

30 luglio 1981, non concerne la parte relativa alla variazione delle

percentuali delle disponibilità che gli enti possono detenere presso

le aziende di credito (art.1), ma censura: a) l' obbligo, imposto

alle aziende di credito, anche non tesorieri e cassieri, che

detengono disponibilità degli enti soggetti al disposto dell'art. 40

legge n. 119 del 1981 - disponibilità in cui vanno comprese non solo

tutte le somme "a qualsiasi titolo depositate", ma anche "quelle con

vincolo di destinazione, nonché le acquisizioni di titoli di Stato e

non, compresi i buoni del Tesoro ordinari" - di versare tutte le

disponibilità eccedenti il 12% dei depositi, in un'unica soluzione,

nei conti di tesoreria intestati agli enti stessi (artt. 1 e 2); b)

l'obbligo, posto alle stesse aziende di credito, di versare "l'intera

disponibilità depositata" qualora non ricevano, entro il 25 agosto

1981, alcuna comunicazione da parte degli enti circa "l'ammontare

dell'importo massimo che può essere detenuto presso di sé" (art.3);

che vanamente la ricorrente postula anzitutto la

inapplicabilità ad essa Regione Sardegna del decreto impugnato in

relazione alla intervenuta dichiarazione di illegittimità

costituzionale, con la sentenza n. 95 del 1981, dell'art. 31 della

legge 5 agosto 1978, n. 468, perché: a) l'art. 31 della legge n. 468

del 1978 viene richiamato dall'art. 40 della legge n. 119 del 1981

soltanto per l'individuazione degli enti; b) le due disposizioni

hanno contenuto diverso; c) con la sentenza n. 162 del 1982 questa

Corte ha ritenuto applicabile alla Regione Sardegna l'art. 40 della

legge n. 119 del 1981, malgrado l'intervenuta pronuncia di

illegittimità costituzionale dell'art. 31 della legge n. 468 del

1978 ma in difetto di una dichiarazione di estensione degli effetti

alle disposizioni contenute nel suddetto art. 40 della legge n. 119

del 1981;

che il conflitto è consequenziale alla impugnazione in via

principale, ad opera della medesima Regione Sardegna (reg. ric. n. 17

del 1981), dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, decisa con

la menzionata sentenza n. 162 del 1982;

che tale sentenza ha dichiarato la illegittimità costituzionale

dell'art. 40, comma ottavo, della legge n. 119 del 1981 solo nella

parte in cui si attribuisce al Ministro del tesoro il potere di

variare la misura delle disponibilità degli enti, come la regione,

oltre la quale le aziende di credito esercenti il loro servizio di

tesoreria dovevano versare le disponibilità stesse alla Tesoreria

provinciale, e non anche nella parte concernente i residui poteri

conferiti al Ministro per l'attuazione dello stesso art. 40, commi

ottavo e settimo - potere di stabilire tutte le condizioni e le

modalità di funzionamento dei conti aperti presso la tesoreria dello

Stato ed i tassi d'interessi sulla base della norma di cui al d.l.l.

10 agosto 1945, n. 510; potere di modificare, in relazione a

particolari esigenze delle aziende di credito, le modalità di

riafflusso della disponibilità di cui al sesto comma dell'art. 40 -

poteri dell'esercizio dei quali la ricorrente, invece, ora si duole

per motivi analoghi a quelli dedotti dalla stessa regione ricorrente

con la impugnazione, in via principale, del detto art. 40;

che gli argomenti ora addotti contro il decreto 30 luglio 1981

sono stati tutti confutati con la sentenza n. 162 del 1982, la quale

ha escluso la dedotta lesione - ad opera della normativa racchiusa

nell'art. 40 della legge n. 119 del 1981 - dell'autonomia

finanziaria, costituzionalmente garantita, della Regione Sardegna,

osservando come la ratio della normativa recata dal detto art. 40 "è

di consentire il controllo del flusso delle disponibilità di cassa

delle regioni, coordinandolo alle esigenze generali dell'economia

nazionale", senza incidere sul potere delle regioni di destinare le

risorse finanziarie disponibili ai propri fini istituzionali, e

sottolineando da un lato che l'art. 40, comma quarto, escludendo

esplicitamente dal proprio ambito di applicazione i fondi destinati

alle regioni a statuto speciale in base ai rispettivi statuti (per la

Sardegna artt. 1, 3, 4, 6, 7 segg. dello Statuto, in relazione alle

norme di attuazione dettate con gli artt. 32 segg. e 45 d.P.R. 19

maggio 1949, n. 250) riserva alle medesime un sistema di

accreditamento più favorevole di quello previsto per le regioni a

statuto ordinario, e dall'altro che il divieto posto alle regioni

dall'art. 40, comma primo, di detenere presso le aziende di credito

disponibilità superiori ad un dato limite, si esaurisce appunto in

una misura diretta al controllo dei flussi delle disponibilità di

cassa e quindi della liquidità complessiva del sistema;

che le limitazioni all'autonomia contabile della regione,

ascrivibili al sistema introdotto con l'art. 40 ed, in via di

attuazione, con il decreto impugnato, sono comunque anche esse

giustificate dalla esigenza, individuata dalla sentenza n. 162 del

1982, di coordinare il controllo della liquidità, e quindi del

flusso delle disponibilità di cassa, alle esigenze della economia

nazionale;

che pertanto il ricorso deve ritenersi manifestamente privo di

fondamento;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 27 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,

come modificato ed integrato dalla delibera di questa Corte del 1°

ottobre 1987;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che manifestamente spetta allo Stato dando attuazione, con

il decreto del Ministro del tesoro 30 luglio 1981, all'art. 40 della

legge 30 marzo 1981, n. 119, dettare le modalità ivi determinate di

riafflusso dalle aziende di credito alla tesoreria statale delle

eccedenze di disponibilità degli enti di cui al detto art. 40.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:759 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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