Corte costituzionale

Sentenza n. 242/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/10/1985 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma

secondo e terzo, della legge 7 agosto 1982, n. 526 recante

"Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia", promosso con

ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta, notificato il 7 settembre

1982, depositato in cancelleria il 14 successivo ed iscritto al n. 39

del registro ricorsi 1982.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 giugno 1985 il Giudice relatore

Livio Paladin;

uditi l'avv. Gustavo Romanelli per la regione ricorrente, e

l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato il 7 settembre 1982, la Regione

autonoma della Valle d'Aosta ha chiesto che la Corte dichiari

l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, secondo e terzo comma,

della legge 7 agosto 1982, n. 526 (intitolata "Provvedimenti urgenti

per lo sviluppo dell'economia").

La ricorrente censura le norme impugnate, per aver preso in

considerazione le sole "entrate proprie" delle Regioni Sicilia e

Trentino-Alto Adige (nonché Province autonome di Trento e Bolzano),

esonerandole dall'applicazione degli artt. 31 della legge n. 468 del

1978 e 40 della legge n. 119 del 1981: senza affatto menzionare le

corrispondenti entrate delle altre Regioni a statuto speciale, compresa

la Valle d'Aosta che pur si troverebbe, sotto questo aspetto, "in

condizione analoga" (se non "poziore") rispetto alla Sicilia ed al

Trentino-Alto Adige. Con ciò, sarebbero stati anzitutto violati gli

artt. 136 della Costituzione e 50 dello Statuto della Valle, avendo

questa Corte già dichiarato - mediante la sentenza n. 95 del 1981 -

l'illegittimità costituzionale del citato art. 31 della legge n. 468,

per quanto concerneva la Regione Valle d'Aosta. Se, dunque, l'art. 38

della sopravvenuta legge n. 526 dovesse interpretarsi nel senso di aver

reso applicabile alla Valle l'art. 31, esso si porrebbe in evidente

contrasto con il giudicato della Corte e sarebbe comunque viziato per

le medesime ragioni allora evidenziate dalla predetta sentenza.

Ma, anche nella parte in cui le norme impugnate richiamano l'art.

40 della legge n. 119 del 1981, che vieta alle Regioni di mantenere

presso le aziende di credito disponibilità superiori al 12% delle

entrate previste dai loro bilanci di competenza, le norme stesse non

potrebbero applicarsi alla Valle, tanto più che il quarto comma

dell'art. 40 fa espressa eccezione per i fondi destinati alle Regioni

a statuto speciale. Ne segue che un'interpretazione adeguatrice del

denunciato art. 38 toglierebbe "motivo di doglianza" alla Regione

ricorrente; mentre, se dovesse prevalere l'interpretazione opposta,

occorrerebbe affermarne l'illegittimità costituzionale, sempre per

contrasto con l'art. 136 della Costituzione e con l'art. 50 dello

Statuto speciale. Una legge ordinaria successiva non potrebbe infatti

- come già rilevato da questa Corte - porsi in contrasto con

l'ordinamento finanziario della Valle, in quanto adottato d'intesa fra

lo Stato e la Regione.

Per altro, la ricorrente aggiunge che, in tal caso, sarebbe anche

violato l'art. 3 della Costituzione, perché si opererebbe "una

discriminazione in danno della Regione Valle d'Aosta priva di qualunque

ragionevolezza". Ed occorrerebbe allora, per sanare il vizio, disporre

l'inclusione della Regione medesima nell'ambito della normativa

denunciata.

2. - Il costituito Presidente del Consiglio dei ministri contesta

viceversa, in primo luogo, che le norme impugnate contraddicano la

citata sentenza n. 95 del 1981. Nel far riferimento all'art. 31 della

legge n. 468 del 1978, le norme stesse avrebbero soltanto eliminato le

"incertezze interpretative" riguardanti il regime delle entrate proprie

della Sicilia e del Trentino-Alto Adige, senza affatto estendere il

campo di applicazione di tale disciplina, al di là di quanto risultava

nell'ordinamento precedente.

Diverso è il discorso dell'Avvocatura dello Stato, circa l'art. 40

della legge n. 119 del 1981, come richiamato dall'art. 38 della legge

526 del 1982: l'art. 40 non concernerebbe, infatti, la "corresponsione

alle regioni delle somme ad esse spettanti", bensì riguarderebbe

"esclusivamente i limiti da osservare nei depositi presso le aziende di

credito". Anche da questo lato, comunque, le norme censurate non

avrebbero affatto innovato quanto all'ambito di applicazione

dell'articolo stesso, non impugnato a suo tempo dalla Valle, sicché il

ricorso dovrebbe considerarsi inammissibile per tardività. Ma il

ricorso sarebbe anche infondato, sia perché la citata pronuncia della

Corte e l'art. 50 dello Statuto speciale non interesserebbero la

prevista "limitazione all'utilizzazione dei depositi bancari", sia

perché le entrate proprie della Sicilia e del Trentino-Alto Adige, cui

si riferiscono il secondo e il terzo comma del denunciato art. 38, non

proverrebbero dal bilancio dello Stato o avrebbero "natura e

destinazioni speciali".

3. - In una memoria depositata alla vigilia della pubblica udienza,

la Regione ricorrente insiste nell'assunto che la censurata disciplina,

riferendosi soltanto alla Sicilia ed al Trentino-Alto Adige, "appare

tale da poter essere interpretata (o comunque da poter ingenerare il

dubbio) che viceversa le norme in essa richiamate si applicano alle

altre regioni a statuto speciale, comprese quelle a cui le norme stesse

non erano fino allora applicabili": il che dimostrerebbe l'interesse

della Valle "a sentir dichiarare" - quanto meno in via interpretativa -

"che tali norme erano e rimangono inapplicabili nei suoi confronti". In

particolare, ciò varrebbe per l'art. 31 della legge n. 468 del 1978:

come sottolinea la memoria, parrebbe infatti "potersi concludere che

entrambe le parti concordano nel ritenere che a seguito della sentenza

n. 95 del 1981, l'art. 31... è divenuto inapplicabile nei confronti

della Regione Valle d'Aosta e che tale inapplicabilità permane anche

dopo l'entrata in vigore dell'art. 38 della legge n. 526 del 1982".

Tuttavia, analogamente dovrebbe concludersi - contro l'avviso

dell'Avvocatura dello Stato - anche per l'art. 40 della legge n. 119

del 1981. Sarebbe infatti decisiva la considerazione che l'art. 40

"individua i soggetti nei cui confronti trova applicazione la

previsione del primo comma attraverso il richiamo all'art. 31 della

legge 5 agosto 1978, n. 468"; né si potrebbe negare il "collegamento

fra l'obbligo di tenere le disponibilità in conti correnti con il

Tesoro e il divieto di mantenere disponibilità (se non entro precisi

ristretti limiti) presso le aziende di credito".

D'altronde, la difesa regionale osserva che, diversamente, si

determinerebbe un chiaro contrasto fra l'ordinamento finanziario della

Valle ed il nuovo regime delle "liquidità finanziarie della Regione

presso aziende di credito". Per rendere applicabile il regime stesso

alla Valle d'Aosta, occorrerebbe pertanto un apposito accordo fra lo

Stato e la Regione, ai sensi dell'art. 50, terzo comma, del rispettivo

Statuto speciale.

In ogni caso - conclude la memoria - le situazioni in cui si

trovano la Valle d'Aosta da un lato, la Sicilia ed il Trentino- Alto

Adige dall'altro, sono sul punto "del tutto omogenee"; sicché non

troverebbe fondamento giustificativo un'interpretazione diversa da

quella che la Regione prospetta. Considerato in diritto :

1. - L'art. 38, secondo e terzo comma, della legge 7 agosto 1982,

n. 526 - cui si riferisce il ricorso in esame - prevede, da un lato,

che "agli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 31 della

legge 5 agosto 1978, n. 468, 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e 10

della legge 26 aprile 1982, n. 181, non sono computabili le somme

costituenti entrate della regione Sicilia a norma dell'art. 36 dello

Statuto della regione stessa e del decreto del Presidente della

Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, e quelle alla medesima dovute o

versate a norma dell'art. 38 di detto statuto, nonché quelle

costituenti entrate proprie della regione Trentino-Alto Adige e delle

province autonome di Trento e Bolzano"; e, d'altro lato, precisa che

"alle somme anzidette non si applicano le disposizioni recate dagli

artt. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 40 della legge 30 marzo

1981, n. 119". Tale disciplina viene congiuntamente impugnata - in

sostanza - per non aver menzionato le entrate delle altre Regioni a

statuto speciale, fra cui la ricorrente Valle d'Aosta, così

discriminandola rispetto alla Sicilia ed al Trentino-Alto Adige, in

violazione di una serie di precetti costituzionali e statutari.

Ma l'oggetto dell'impugnazione rimane duplice. Sotto un primo

profilo, cioè, la legittimità delle norme in discussione viene

contestata, se ed in quanto si possa desumerne che l'art. 31 della

legge n. 468 del 1978, riguardante il regime delle "giacenze di

tesoreria delle regioni", ridivenga applicabile alla Valle d'Aosta,

malgrado l'opposta decisione adottata dalla Corte mediante la sentenza

n. 95 del 1981. Sotto un secondo profilo, le norme stesse sono invece

denunciate nella parte concernente il richiamo all'art. 40 della legge

n. 119 del 1981 (relativamente alle disponibilità depositabili dalle

Regioni presso aziende di credito), in riferimento agli artt. 3 e 136

Cost., 12 e 50 dello Statuto speciale.

Per contro, nessuna contestazione specifica investe il secondo

comma dell'impugnato art. 38, nella parte in cui si fa richiamo

all'art. 10 della legge n. 181 del 1982 (circa il riparto delle somme

spettanti alle Regioni ed alle Province ad autonomia differenziata, per

il finanziamento dei consultori familiari, per la prevenzione e la cura

delle tossicodipendenze, per la protezione della maternità e

dell'infanzia). Su questo punto, infatti, la ricorrente ritorna a

dolersi della "discriminazione" che sarebbe stata operata in suo danno,

ma senza affatto chiarire in che consisterebbe la discriminazione

stessa.

2. - Quanto al primo ordine di problemi, la difesa della Regione e

l'Avvocatura dello Stato concordano giustamente nell'escludere che le

norme impugnate valgano a riestendere, coinvolgendo la Valle d'Aosta,

l'ambito di applicabilità dell'art. 31 della legge n. 468 del 1978.

Nella sua versione originaria, il primo comma di tale articolo

prevedeva - in effetti - che tutte le Regioni, a statuto ordinario e

speciale, avessero "l'obbligo di tenere le disponibilità liquide,

limitatamente alle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente

dal bilancio dello Stato, in conti correnti non vincolati con il

Tesoro". Ma la norma stessa è stata dichiarata costituzionalmente

illegittima, appunto nei riguardi della Valle, mediante la predetta

sentenza n. 95 del 1981: che l'ha ritenuta incompatibile con l'art. 50,

terzo comma, del relativo Statuto, per essere stata adottata in difetto

del necessario "accordo con la giunta regionale" e per aver

contraddetto, comunque, i disposti della legge 6 dicembre 1971, n.

1065, sull'ordinamento finanziario di quella Regione. Sicché la

rinnovata applicazione dell'art. 31, primo comma, determinerebbe in tal

senso - come è stato osservato nel ricorso - la congiunta violazione

dell'art. 50 dello Statuto speciale e dell'art. 136 della Costituzione.

Per altro, nulla consente di ritenere che la normativa impugnata

debba interpretarsi in questi termini. Al contrario, fin dal periodo

intercorrente fra la pronuncia ed il deposito della sentenza n. 95 del

1981, è entrato in vigore l'art. 40, quarto comma, della legge 30

marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), che ha novellato l'art.

31, primo comma, della legge n. 468, ma introducendo un'espressa

eccezione "per i fondi di cui all'art. 38 dello statuto della Regione

siciliana, nonché per quelli destinati alle altre regioni a statuto

speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano, in base ai

rispettivi statuti". Mentre l'art. 38, secondo e terzo comma, della

legge n. 526 del 1982 si è limitato - sul punto - a garantire più

compiutamente, (o con una maggiore precisione) la Regione Sicilia: la

quale, da un lato, s'era vista respingere il proprio ricorso avverso

l'art. 31 della legge n. 468, sempre in virtù della sentenza n. 95 del

1981; e, d'altro lato, non era stata esplicitamente esentata

dall'applicazione di tale disciplina - in conseguenza del citato art.

40, quarto comma, della legge n. 119 - se non "per i fondi di cui

all'art. 38 dello statuto", cioè con riguardo alle somme annualmente

versate dallo Stato "a titolo di solidarietà nazionale".

Così ricostruite, dunque, le norme in esame non incorrono in

alcuno dei prospettati vizi di legittimità costituzionale.

3. - Quanto alla seconda delle due problematiche sollevate dal

ricorso, l'impugnativa dev'essere respinta. È senza fondamento,

infatti, che la difesa della Regione si appella anche in tal senso alla

giurisprudenza della Corte, tornando ad invocare - in particolar modo -

la sentenza n. 95 del 1981.

Nel quadro della complessa disciplina dettata dall'art. 40 della

legge n. 119, vanno tenute accuratamente distinte le disposizioni del

primo e del quarto comma: altro essendo il regime complessivo delle

disponibilità che gli enti già indicati dall'"originario primo comma

dell'art. 31 della legge n. 468 possono mantenere... a qualunque titolo

presso le aziende di credito"; ed altro la sorte specificamente

riservata alle somme provenienti dal bilancio dello Stato e destinate

ad affluire negli appositi conti intestati alle Regioni presso le

tesorerie dello Stato. Nella sentenza n. 95 del 1981, la Corte ha

affrontato unicamente il secondo e non il primo ordine di questioni.

Viceversa, è nella sentenza n. 162 del 1982 che la Corte ha preso

chiaramente posizione circa l'ambito di applicabilità dell'art. 40,

primo comma, della legge n. 119, affermando la competenza dello Stato a

dettare misure del genere, in nome dell'indispensabile coordinamento

finanziario e degli interessi nazionali concernenti la "disciplina del

credito"; e precisando che non "ha rilievo, alla luce delle finalità

perseguite, distinguere tra Regioni a Statuto speciale e Regioni a

Statuto ordinario, tutte ugualmente tenute in materia di credito a

uniformarsi alla legislazione dello Stato".

A modificare tali conclusioni non valgono, d'altronde, i richiami

del ricorso all'attuale ordinamento finanziario della Valle d'Aosta,

stabilito dalla legge 26 novembre 1981, n. 690. L'incompatibilità fra

tale ordinamento ed il primo comma del citato art. 40, che dovrebbe

imporre anche in tal senso una sentenza interpretativa di rigetto,

viene asserita ma non dimostrata. Ed è molto significativo,

all'opposto, che gli interessi bancari non figurino affatto fra le

entrate regionali elencate dall'art. 1 della legge n. 690 e che le

giacenze di tesoreria non vengano considerate in alcun modo dalla legge

medesima: il che conferma che, per modificare il regime di detti

depositi, non era necessario alcun "accordo" fra lo Stato e la Regione,

trattandosi di questioni non incidenti sull'autonomia finanziaria

regionale, costituzionalmente o statutariamente garantita (come è

stato ancora rilevato dalla sentenza n. 162 del 1982).

Certo, tutto questo non toglie che, in definitiva, la discutibile

soluzione accolta dall'art. 38, secondo e terzo comma, della legge n.

526 del 1982 finisca per privilegiare due sole Regioni a statuto

speciale. Ma la mancata inclusione della Valle d'Aosta, accanto alla

Sicilia ed al Trentino-Alto Adige, non determina la violazione di

alcuno dei parametri costituzionali e statutari addotti nel ricorso,

per desumerne la lesione della "sfera della competenza assegnata alla

Regione". Nel vigente ordinamento, infatti, nulla esige che le finanze

delle varie Regioni differenziate vengano identicamente regolate; ed

anzi gli stessi Statuti stanno a dimostrare che, in tal campo, le

ragioni della specialità prevalgono spesso sulle ragioni

dell'uniformità di trattamento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, secondo e terzo

comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526 ("Provvedimenti urgenti per lo

sviluppo dell'economia") - sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in

riferimento agli artt. 136 della Costituzione e 50 dello Statuto

speciale - nelle parti concernenti l'applicazione dell'art. 31 della

legge 5 agosto 1978, n. 468;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 38, secondo e terzo comma, della legge n. 526 del 1982 -

sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 3 e

136 della Costituzione, 12 e 50 dello Statuto speciale - nelle parti

concernenti l'applicazione dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n.

119.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO

- FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:242 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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