Il primo comma dell'articolo 13 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e' sostituito dal seguente: "La percentuale di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a), puo' essere variata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ogni due anni, con effetto dal 1 gennaio successivo. Essa non puo' eccedere il 15 per cento. La prima variazione puo' avvenire nel 1983, con effetto dal 1 gennaio 1984".

Testo vigente dal 20 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-11;141~art7 · fonte del testo

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