La percentuale di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), e il contributo minimo, di cui al comma 2 del medesimo articolo, possono essere variati ogni quattro anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. La percentuale non puo' eccedere rispettivamente il 15 ed il 4,5 per cento. La percentuale di cui all'articolo 11 puo' essere variata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Essa non puo' eccedere il 5 per cento. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione e dell'andamento delle entrate contributive e degli oneri di pensione accertati con riferimento al quadriennio di gestione, nonche' di eventuali adeguate proiezioni previsionali. Le percentuali e il contributo minimo di cui al presente articolo devono essere aumentati quando la misura delle entrate annue complessive non sia sufficiente a provvedere a tutte le spese per il funzionamento della Cassa ed alla integrazione del fondo per la previdenza, che non deve essere inferiore a tre volte l'ultima annualita' delle pensioni erogate. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive della Cassa per contributi e redditi patrimoniali superino del 10 per cento le uscite, comprendenti le spese per il funzionamento della Cassa e per le prestazioni erogate nell'anno stesso, e comunque il fondo per la previdenza sia di ammontare non inferiore a cinque annualita' delle pensioni in essere alla fine di ciascun anno.

Testo vigente dal 10 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-01-29;21~art13 · fonte del testo

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