La percentuale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), ed il contributo soggettivo minimo, di cui al comma 2 dello stesso articolo, possono essere variati ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1› gennaio dell'anno successivo. La percentuale di cui all'articolo 12 puo' essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1› gennaio dell'anno successivo. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'Ente, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi dell'Ente e di una verifica tecnica, da disporre ogni due anni, sull'equilibrio finanziario della gestione. Le percentuali e il contributo minimo di cui al presente articolo devono essere aumentati quando l'importo complessivo delle entrate annue non e' sufficiente a provvedere a tutte le spese per il funzionamento dell'Ente e alla integrazione del fondo per la previdenza, che non deve essere inferiore a tre volte l'ultima annualita' delle pensioni erogate. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive dell'Ente per contributi e redditi patrimoniali superano del 10 per cento le uscite comprendenti le spese per il funzionamento dell'Ente e per le prestazioni erogate nell'anno stesso e comunque il fondo per la previdenza sia di ammontare non inferiore a tre annualita' delle pensioni in essere alla fine di ciascun anno. Ai fini dell'equilibrio della gestione si applica l'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

Testo vigente dal 26 aprile 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-04-12;136~art15 · fonte del testo

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