Art. 4 — Istruttoria

L'organo decidente, qualora non vi abbia gia' provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato. Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati possono presentare all'organo cui e' diretto deduzioni e documenti. L'organo decidente puo' disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso.

Testo vigente dal 17 gennaio 1972

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-11-24;1199~art4 · fonte del testo

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