Al personale docente e educativo, di cui ai capi I, II, III e V del precedente titolo III, incaricato per la prima volta nell'anno scolastico 1980-1981, si applicano le disposizioni previste nella presente legge per il personale incaricato nell'anno scolastico 1979-1980. L'assegnazione della sede al personale di cui al precedente comma e' disposta dopo che sia stata assegnata la sede al personale incaricato nell'anno scolastico 1979-1980. Il disposto del presente articolo si applica altresi' agli insegnanti di libere attivita' complementari, agli insegnanti dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, agli insegnanti di discipline musicali nei corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 agosto 1979, ed agli insegnanti dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici, di cui al precedente articolo 39, nonche' agli esperti ed agli insegnanti incaricati sprovvisti di abilitazione specifica o del titolo di studio prescritto ed agli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali, di cui rispettivamente ai precedenti articoli 41 e 42. Le disposizioni di cui al precedente articolo 45 si applicano anche agli insegnanti delle materie ivi contemplate, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, con i requisiti nel medesimo articolo indicati.2 4

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 luglio 1985 n. 402

2

La L. 25 luglio 1985 n. 402 ha disposto (con l'art. unico) che l' articol0 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si intendde riferito anche ai docenti incaricati dei corsi straordinari dell'Accademia nazionale di danza.

Corte Costituzionale

4

La Corte Costituzionale (in G.U. 3/12/1986 n. 57 - Serie Speciale) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 57 nella parte in cui non prevede l'estensione agli insegnanti in servizio con titolo di supplenza annuale nell'anno scolastico 1981-82 dei benefici ivi disposti per gli insegnanti in servizio con titolo di incarico nell'anno scolastico 1980-81, e nella parte in cui non consente ai supplenti in servizio nella scuola ordinaria di usufruire del trattamento disposto a favore dei supplenti nei corsi CRACIS ex art. 46, secondo comma, della stessa legge n. 270 del 1982.

Testo vigente dal 4 dicembre 1986

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 249/1986

    Ha colpito questo articolo
    28 novembre 1986

    La mancata considerazione dei supplenti annuali dell'anno scolastico 1981-82 accanto agli incaricati del precedente anno scolastico configura una discriminazione ad excludendum palesemente contrastante con lo scopo (desumibile dai lavori preparatori e dal contesto delle disposizioni della l. 20 maggio 1982, n. 270) di dettare una disciplina esauriente per tutte le forme di precariato esistenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, nella quale l'anno scolastico 1980-81 appare come termine ad quem solo perché erroneamente si reputava che l'iter bicamerale di approvazione della legge avrebbe potuto concludersi prima del successivo anno scolastico. Pertanto sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 3, comma primo, e 97, comma primo, Cost. - gli artt. 35, comma quarto, 37 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 nella parte in cui non prevedono l'estensione agli insegnanti in servizio con titolo di supplenza annuale nell'anno scolastico 1981-82 dei benefici (sessione riservata di esami di abilitazione e conseguente immissione in ruolo) ivi disposti per gli insegnanti in servizio con titolo di incarico nell'anno scolastico 1980-81.

    Art. 35 Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente · Art. 37 Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente · Art. 57 Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente · Art. 38 Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 159/1991

    Questione infondata
    18 aprile 1991

    La non assimilabilità (nell'ambito della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica) del personale esperto al personale docente, sotto il profilo della garanzia procedimentale - partecipazione a graduatorie provinciali - ai fini della nomina provveditoriale, che sussiste per questo soltanto, non per quello, rende non censurabile la scelta del legislatore di far cadere una cesura temporale tra l'anno scolastico 1980-81 e 1981-82, per limitare l'immissione in ruolo al solo personale esperto in servizio nel primo dei due anni indicati. Trattandosi di personale designato in sede locale da organi interni degli Istituti professionali, quali le Giunte esecutive, la sola omogeneità del reclutamento non ha forza di vincolare il legislatore a eguale trattamento, limitativo di scelte discrezionali fondate su evidenti giustificazioni di buon andamento dell'organizzazione scolastica. Se la legge n. 270 del 1982 tendeva ad eliminare il precariato esistente, con il decreto-legge n. 140 del 1988 il legislatore non irragionevolmente vuole richiedere per il personale da immettere in ruolo un requisito selettivo. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e 11, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, in legge 4 luglio 1988, n. 246, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Riguardo all'immissione in ruolo del personale docente (supplenti e incaricati) in servizio negli anni scolastici 1980-81 e 1981-82: S. n. 249/1986.

    Art. 57 Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 488/1990

    Altra decisione
    22 ottobre 1990

    Restituzione degli atti al giudice 'a quò per una nuova valutazione della rilevanza della questione sollevata, alla stregua del sopravvenuto d.l. 3 maggio 1988, n. 140, convertito con modificazioni in l. 4 luglio 1988, n. 246. - O. nn. 1120/1988, 98/1989.

    Art. 34 Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente · Art. 57 Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 4 dicembre 1986

Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1985 al 4 dicembre 1986.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale (in G.U. 3/12/1986 n. 57 - Serie Speciale) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 57 nella parte in cui non prevede l'estensione agli insegnanti in servizio con titolo di supplenza annuale nell'anno scolastico 1981-82 dei benefici ivi disposti per gli insegnanti in servizio con titolo di incarico nell'anno scolastico 1980-81, e nella parte in cui non consente ai supplenti in servizio nella scuola ordinaria di usufruire del trattamento disposto a favore dei supplenti nei corsi CRACIS ex art. 46, secondo comma, della stessa legge n. 270 del 1982.

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urn:nir:stato:legge:1982-05-20;270~art57 · fonte del testo

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