Corte costituzionale

Sentenza n. 249/1986

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/11/1986 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 35, quarto

comma, 37, 38 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione

della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola

materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli

organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di

precariato e sistemazione del personale precario esistente"), promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 maggio 1983 dal T.A.R. per il Lazio sul

ricorso proposto da Roscio Laura ed altra contro il Ministero della

pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 30 del registro ordinanze

1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 148

dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 23 giugno 1983 dal T.A.R. per il

Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Bozzao Paola contro il

Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 933 del

registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 7 bis dell'anno 1985;

3) ordinanza emessa il 13 febbraio 1984 dal T.A.R. per il Lazio su

ricorso proposto da Rimini Silvana contro il Ministero della pubblica

istruzione ed altro, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1985 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16 bis

dell'anno 1985.

Visti gli atti di costituzione di Roscio Laura ed altra, di Rimini

Silvana nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 28 ottobre 1986 il Giudice relatore

Francesco Paolo Casavola;

uditi l'avv. Carlo Rienzi per Roscio Laura e Rimini Silvana e

l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

l. - Con ordinanza del 16 maggio 1983 il Tribunale amministrativo

regionale del Lazio, Sezione III, su ricorso proposto da Roscio Laura e

Maltarello Chiara Maria, e con ordinanza del 23 giugno 1983 il

Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, su

ricorso proposto da Bozzao Paola contro il Ministero della P.I. ed

altri, sollevano questione di legittimità costituzionale degli artt.

35, 37 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, per sospetta violazione

degli artt. 3 e 97 della Costituzione, il T.A.R. del Lazio anche con

riferimento all'art. 46, secondo comma, della citata legge n. 270.

Con ordinanza del 13 febbraio 1984 il Tribunale amministrativo

regionale del Lazio, Sezione III, su ricorso proposto da Rimini Silvana

contro il Ministero della P.I. ed altro, solleva questione di

legittimità costituzionale degli artt. 35, 37,38 e 57 della stessa

legge 20 maggio 1982, n. 270, per sospetta violazione degli artt. 3 e

97 della Costituzione anche con riferimento all'art. 46, secondo

comma, della anzidetta legge n. 270.

2. - Le prime due ordinanze argomentano il dubbio di

costituzionalità circa la trascuranza da parte del legislatore del

1982 degli insegnanti precari divenuti supplenti annuali soltanto nel

1981-82 "per le circostanze indubbiamente casuali di aver proposto

domanda di partecipazione al concorso bandito con l'O.M. 30 aprile

1980, in province particolarmente affollate". Costoro, infatti, satura

la graduatoria per l'anno scolastico 1980-81, assegnati a quella

dell'anno successivo, non hanno potuto ottenere che una "supplenza

annuale", essendo sopravvenuto il d.l. 6 giugno 1981, n. 281,

convertito nella legge 24 luglio 1981, n. 392, recante il divieto di

conferimento di nuovi incarichi.

La legge n. 270 del 1982, d'altra parte, pur avendo a suo fine la

sistemazione di tutti i docenti precari in servizio alla data della sua

entrata in vigore, ferma le sue previsioni all'anno scolastico

conclusosi, per i ritardi dell'iter parlamentare, sette mesi prima del

20 maggio 1982, data della sua definitiva approvazione.

6. - L'Avvocatura dello Stato ritiene giustificata la previsione

più favorevole della immissione in ruolo dei docenti dei corsi CRACIS

dalla soppressione, ex art. 47 della legge n. 270 del 1982, della

scuola popolare e dalla inclusione dei compiti di istruzione degli

adulti, finalizzata al conseguimento dei titoli di studio, tra i

compiti istituzionali della scuola.

7. - La parte privata costituita, Rimini Silvana, svolge ampia

dimostrazione della equivalenza - se non talora della qualità

inferiore - dei corsi CRACIS rispetto alla scuola ordinaria, tale da

far considerare irragionevole un trattamento deteriore dei docenti di

quest'ultima. Considerato in diritto :

l. - Le questioni sollevate sono due: a) se i supplenti annuali

dell'anno scolastico 1981-82 abbiano eguale titolo degli incaricati

dell'anno scolastico precedente alle procedure stabilite dalla legge 20

maggio 1982, n. 270, per la riqualificazione professionale e

conseguente immissione in ruolo del personale docente in servizio

precario; b) se i supplenti in servizio nella scuola ordinaria debbano

ottenere parità di trattamento in ordine sempre alle procedure

suddette rispetto ai supplenti nei corsi CRACIS.

2. - Con le ordinanze 16 maggio 1983 del T.A.R. Lazio, Sezione III,

e 23 giugno 1983 del T.A.R. Friuli-Venezia Giulia si sostiene che

l'intento perseguito dal legislatore con la legge n. 270 del 1982 di

evitare la formazione di nuovo precariato e di sistemare quello

esistente è frustrato dalla mancata previsione, nella anzidetta legge,

del precariato venutosi a costituire nell'anno scolastico 1981-82. La

legge, infatti, formulata alla fine dell'anno scolastico 1980-81, per i

tempi di approvazione nei due rami del Parlamento allungatisi fino

all'anno scolastico successivo, con pubblicazione nel maggio 1982, ha

pretermesso di disciplinare la situazione dei supplenti annuali

dell'anno scolastico 1981 -82. Questa omissione "non rispondente allo

scopo prefissosi dal legislatore, e risalente ad una contraddizione

interna della legge, dovuta alla formazione delle suddette disposizioni

in tempi cronologici distanziati, con conseguente divergenza fra

l'intento programmato e risultato ottenuto", fonda il dubbio di un

trattamento diseguale degli insegnanti non abilitati a seconda che

abbiano ottenuto un incarico nell'anno scolastico 1980-81 - per i quali

è prevista ex art. 35 della legge n. 270 del 1982 l'ammissione alla

sessione riservata degli esami di abilitazione e, una volta conseguita

l'abilitazione, la immissione in ruolo ex artt. 37 e 57 della stessa

legge n. 270 del 1982, con decorrenza giuridica 10 settembre 1984 - e

gli insegnanti che alla data di entrata in vigore della legge n. 270, e

cioè nel maggio 1982, non avevano potuto ottenere per l'anno

scolastico 1981-82 che una supplenza annuale a norma dell'art. 3, d.l.

6 giugno 1981, n. 281, convertito, con modificazioni, nella legge 24

luglio 1981, n. 392, e che risultavano pertanto esclusi dai benefici

della sessione riservata di abilitazione ex art. 35 e dalla conseguente

immissione in ruolo ex artt. 37 e 57 della legge n. 270 del 1982.

Così come prospettata la questione è fondata.

Si evince dai lavori parlamentari e dal contesto delle disposizioni

della legge n. 270 del 1982 che il legislatore intendeva dettare con

essa una disciplina esauriente per tutte le forme di precariato

esistenti alla data della sua entrata in vigore. L'anno scolastico

1980-81 vi appare infatti come termine ad quem solo perché si

considerava potersi con quello concludere l'iter bicamerale di

approvazione.

La posizione di supplente annuale, conseguita dagli insegnanti per

l'anno scolastico 1981-82, non può essere valutata come differenziata

rispetto a quella di incaricato, conferita dalla stessa autorità

scolastica - il Provveditore agli studi - e con gli stessi fini

organizzatori ed effetti giuridici ed economici e in base ad una

medesima graduatoria provinciale.

La diversità del nomen iuris - supplenti annuali in luogo di

incaricati - non ha alcuna rilevanza data la identità della

fattispecie sostanziale.

Ne consegue che la mancata previsione, nella disciplina di cui agli

artt. 35, 37 e 57 impugnati della legge n. 270 del 1982, dei supplenti

annuali dell'anno scolastico 1981-82 accanto agli incaricati del

precedente anno scolastico 1980-81 configura una discriminazione ad

excludendum palesemente contrastante con lo scopo che il legislatore si

era prefisso nel riordino dell'assetto del personale docente in

servizio non di ruolo.

La violazione degli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della

Costituzione appare di tutta evidenza.

3. - Con l'ordinanza del 13 febbraio 1984 del Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio, Sezione III, si sostiene che i

supplenti non abilitati, contemplati dall'art. 38, primo comma, della

legge n. 270 del 1982 quali beneficiari della riserva del 50 per cento

dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo

l'entrata in vigore della indicata legge n. 270 del 1982 ai sensi

dell'art. 20 della stessa legge, riceverebbero trattamento sfavorevole

se comparato a quello previsto dall'art. 46, secondo comma, della legge

stessa per i supplenti dei Corsi di Richiamo e Aggiornamento Culturale

Istruzione Secondaria (CRACIS), ai quali si applicano le disposizioni

di cui all'art. 34 e, rispettivamente, agli artt. 35 e 37 della legge

citata, a seconda che siano abilitati o non abilitati.

Appare infatti al giudice a quo che "il servizio prestato dai

docenti dei corsi CRACIS non si rappresenta come distinto da un

particolare carattere di specialità rispetto a quello reso dai docenti

delle classi ordinarie, tale così da rendere particolarmente meritoria

la categoria in esso impiegata e da giustificare, sul piano logico,

l'equiparazione fra incarico e supplenza (purché prestata per l'intera

durata dei corsi CRACIS o per 180 giorni nell'anno scolastico) ai fini

del conseguimento del beneficio della sistemazione in ruolo

(direttamente o per effetto della conseguita abilitazione ex art. 35)".

Il Tribunale amministrativo rimettente ritiene inoltre che alla

luce dell'art. 46 "si rivelano lesive anche le disposizioni contenute

nell'art. 38 che, mentre consentono la sistemazione dei supplenti

abilitati, sia pure postergata rispetto alle immissioni in ruolo ex

art. 37 e su una percentuale dei posti disponibili, non contemplano

analoga possibilità per i supplenti non abilitati con requisiti di

servizio coincidenti, ancorché condizionata al conseguimento

dell'abilitazione ex art. 35 e senza il beneficio del mantenimento in

servizio fino alla nomina, analogamente a quanto disposto dall'art.

46".

Così come prospettata, la questione è fondata.

Non solo la struttura didattica dei corsi CRACIS è identica a

quella dei corsi scolastici ordinari, salvo l'esserne destinatari

adulti e non ragazzi in età scolare, ma in base all'art. 4 d. lg.

C.P.S. n. 1599 del 17 dicembre 1947 (uscito indenne dal vaglio di

questa Corte con sentenza n. 62 del 22 aprile 1970), si disponeva che

la nomina degli insegnanti incaricati o supplenti avesse luogo su

designazione degli enti e associazioni che avessero organizzato tali

corsi CRACIS, prescindendo dall'ordine di collocazione nelle

graduatorie provinciali. Il che dimostra a fortiori l'equivalenza

all'insegnamento prestato nei corsi CRACIS di quello esplicato nella

scuola ordinaria suffragato quest'ultimo da più esigenti garanzie di

merito.

Del resto l'Amministrazione della P.I., in sede di applicazione

dell'art. 46 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ha con circolare

ministeriale n. 26 del 24 gennaio 1983, n. 6982, riconosciuto la

fungibilità del servizio prestato durante l'anno scolastico 1981-82 in

uno dei predetti corsi CRACIS con quello prestato nelle scuole

secondarie statali.

La disparità di trattamento tra i supplenti non abilitati ex art.

38 e i docenti dei corsi CRACIS ex art. 46 della legge n. 270 del 1982

non ha razionale giustificazione e viola il principio di uguaglianza di

cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione e quello del buon

andamento e imparzialità dell'Amministrazione di cui all'art. 97,

primo comma, della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi in epigrafe;

dichiara la illegittimità costituzionale:

a) degli articoli 35, quarto comma, 37 e 57 della legge 20 maggio

1982, n. 270, nella parte in cui non prevedono l'estensione agli

insegnanti in servizio con titolo di supplenza annuale nell'anno

scolastico 1981-82 dei benefici ivi disposti per gli insegnanti in

servizio con titolo di incarico nell'anno scolastico 1980-81;

b) degli articoli 35, 37, 38 e 57 della stessa legge 20 maggio

1982, n. 270, nella parte in cui non consentono ai supplenti in

servizio nella scuola ordinaria di usufruire del trattamento disposto a

favore dei supplenti nei corsi CRACIS ex art. 46, secondo comma, della

stessa legge n. 270 del 1982.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO

BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:249 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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