Corte costituzionale

Ordinanza n. 488/1990

Altra decisione · depositata il 22/10/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 57 della

legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del

reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare,

secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di

misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione

del personale precario esistente), promosso con ordinanza emessa il

30 novembre 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio

sul ricorso proposto da Romei Paride ed altri contro il Ministero

della pubblica istruzione, iscritta al n. 393 del registro ordinanze

1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26,

prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 novembre 1987 (pervenuta a

questa Corte il 5 giugno 1990) il Tribunale amministrativo regionale

per il Lazio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 34

e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui non

prevedono l'immissione in ruolo degli insegnanti abilitati non di

ruolo della scuola secondaria ed artistica, titolari di supplenza

annuale disposta dal Provveditore agli studi per l'anno scolastico

1981-1982;

che, secondo il giudice a quo, da tale omissione deriverebbe

disparità di trattamento tra i docenti in questione e gli insegnanti

incaricati per l'anno 1980-1981;

Considerato che, nel frattempo, con decreto-legge 3 maggio 1988,

n. 140, convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n.

246, gli insegnanti elementari e i docenti della scuola secondaria ed

artistica in servizio nell'anno scolastico 1981-1982 con supplenza

annuale conferita dal Provveditore agli studi sono stati immessi in

ruolo con decorrenza 10 settembre 1982;

che spetta al giudice a quo accertare se, alla stregua della

normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante,

come questa Corte ha già avuto occasione di affermare nelle analoghe

questioni di cui alle ordinanze n. 1120 del 1988 e n. 98 del 1989;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo

regionale per il Lazio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:488 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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