Corte costituzionale

Ordinanza n. 98/1989

Altra decisione · depositata il 03/03/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 57 della

legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del

reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare,

secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di

misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione

del personale precario esistente), promosso con ordinanza emessa il

26 ottobre 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio

sul ricorso proposto da Lo Chiatto Francesco ed altri contro il

Ministero della pubblica istruzione ed altro, iscritta al n. 725 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Lo Chiatto Francesco ed altri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,

con ordinanza del 26 ottobre 1987, ha denunciato, in riferimento agli

artt. 3 e 97 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale

degli artt. 34 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte

in cui non contemplano fra il personale docente da immettere in ruolo

i docenti che abbiano prestato servizio con nomina annuale, nell'anno

scolastico 1981-1982, in qualità di supplenti con nomina del

Provveditore agli studi;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituite

alcune parti private le quali hanno insistito per la declaratoria

d'illegittimità costituzionale;

Considerato che, nel frattempo, con decreto-legge 3 maggio 1988,

n. 140, convertito nella legge 4 luglio 1988, n. 246, gli insegnanti

elementari e i docenti della scuola secondaria ed artistica in

servizio nell'anno scolastico 1981-1982 con supplenza annuale

conferita dal Provveditore agli studi sono stati immessi in ruolo con

decorrenza 10 settembre 1982;

che spetta al giudice a quo accertare se, alla stregua della

normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante,

come questa Corte ha già rilevato nell'analoga questione di cui

all'ordinanza n. 1120 del 1988;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo

regionale per il Lazio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari