Corte costituzionale

Sentenza n. 159/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1991 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge

20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento

del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed

artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee

ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale

precario esistente), e dell'art. 11, primo comma, del decreto-legge 3

maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola),

convertito, con modificazioni, in legge 4 luglio 1988, n. 246,

promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1990 dal Tribunale

amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, sul

ricorso proposto da D'Auria Giovanna ed altra contro il

Provveditorato agli studi di Latina ed altro, iscritta al n. 752 del

registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubnblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione

staccata di Latina, con ordinanza emessa il 12 ottobre 1990, ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, in legge

4 luglio 1988, n. 246, nella parte in cui non prevede l'estensione

delle disposizioni contenute nell'art. 57 della legge 20 maggio 1982,

n. 270 - di cui in parte qua si solleva di ufficio questione di

costituzionalità - anche agli esperti in servizio nell'anno

scolastico 1981-82 con nomina conferita dalla Giunta esecutiva degli

Istituti professionali.

Dalla eventuale dichiarazione di illegittimità delle norme

impugnate deriverebbe l'illegittimità e quindi l'annullamento, in

parte qua, dell'ordinanza n. 185 del 5 luglio 1988 con cui il

Ministro della pubblica istruzione ha disciplinato l'immissione in

ruolo del personale docente beneficiario del decreto-legge n. 140 del

1988 nonché, in parte qua, del decreto 26 agosto 1988, con cui il

Provveditore agli studi di Latina ha escluso le ricorrenti dalle

graduatorie per l'immissione nei ruoli dei docenti degli istituti e

scuole di istruzione secondaria di secondo grado e artistiche.

Precisato che le ricorrenti non avevano conseguito l'inclusione

nelle graduatorie in quanto nell'anno scolastico 1981-82 non avevano

prestato servizio in virtù di nomina conferita dal Provveditore,

bensì per effetto del provvedimento adottato dalla Giunta esecutiva

dell'I.P.S.I.A. "Fermi" di Formia e che, rientrando nella categoria

degli esperti, non avrebbero potuto conseguire la nomina da parte del

Provveditore agli studi, dato che questo personale doveva essere

nominato "tra gli aspiranti che avevano presentato domanda a ciascun

istituto professionale" e la scelta "era stata operata con

deliberazione dalle rispettive Giunte esecutive e non sulla base

delle graduatorie predisposte ai sensi dell'ordinanza ministeriale 30

aprile 1980 e utilizzate dal Provveditore agli studi", il giudice a

quo rileva che tale modalità di nomina è stata in vigore sia per

l'anno scolastico 1981-82 che per il precedente anno 1980-81 preso in

considerazione dall'art. 11 del decreto-legge n. 140 del 1988.

Il giudice a quo ricorda come, con sentenza n. 249 del 1986,

questa Corte abbia dichiarato la illegittimità costituzionale

dell'art. 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui

non era prevista la estensione agli insegnanti in servizio con titolo

di supplenza annuale nell'anno scolastico 1981-82 dei benefici ivi

disposti per gli insegnanti in servizio con titolo di incarico

nell'anno scolastico 1980-81. Peraltro - ricorda il giudice a quo -

nel citato art. 57 della legge n. 270 del 1982 era prevista

l'immissione in ruolo anche per il personale esperto in servizio

nell'anno scolastico 1980-81. Pertanto, la ratio della dichiarazione

di illegittimità dell'art. 57 dovrebbe valere, secondo il giudice

rimettente, per l'analoga dichiarazione d'illegittimità dello stesso

art. 57 con riferimento al personale esperto e, conseguentemente, per

la dichiarazione di illegittimità dell'art. 11 del decreto-legge n.

140 del 1988, nella parte in cui è prevista l'immissione in ruolo

del personale docente nominato dal Provveditore agli studi per l'anno

scolastico 1981-82, ma non anche del personale esperto nominato per

lo stesso anno dalle Giunte esecutive degli Istituti professionali,

con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione per

ingiustificata disparità di trattamento tra il personale esperto

nominato per l'anno scolastico 1980-81 e quello nominato per l'anno

scolastico 1981-82.

2. - Nell'atto prodotto dall'Avvocatura dello Stato, intervenuta

in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ci si

richiama all'ordinanza di questa Corte n. 204 del 12 aprile 1990,

"trattandosi di identica questione di principio, senza che a nulla

rilevi la marginale diversità di qualche presupposto di fatto, come

la nomina da parte della Giunta esecutiva dell'istituto

professionale, anziché dal Capo di istituto". L'Avvocatura insiste

perciò per l'inammissibilità o per la manifesta infondatezza della

questione. Considerato in diritto 1.1 - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione

staccata di Latina, con ordinanza del 12 ottobre 1990 (R.O. n. 752

del 1990), solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 20

maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del

personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed

artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee

ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale

precario esistente), e dell'art. 11, primo comma, del decreto-legge 3

maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola),

convertito, con modificazioni, in legge 4 luglio 1988, n. 246.

1.2 - Secondo il Tribunale rimettente, le norme impugnate

violerebbero l'art. 3 della Costituzione "per ingiustificata

disparità di trattamento tra il personale esperto nominato per

l'anno scolastico 1980/81 e quello nominato per l'anno scolastico

1981/82".

Gli uni avrebbero conseguito la immissione in ruolo secondo la

previsione dell'art. 57 della legge n. 270 del 1982, malgrado fossero

stati come i secondi nominati con delibera delle Giunte esecutive

degli Istituti professionali; questi ultimi sarebbero invece esclusi

dall'immissione in ruolo in forza dell'art. 11 del decreto-legge n.

140 del 1988, che al primo comma, richiamando le categorie contemplate nel citato art. 57, esige la nomina di durata annuale conferita

dal Provveditore agli studi.

2.1 - La questione è infondata.

Non può essere invocata a confronto della pretesa disparità di

trattamento tra personale esperto dell'anno scolastico 1980-81 e

quello dell'anno scolastico 1981-82, l'apparente analogia con i

docenti incaricati annuali dell'anno 1980-81 e supplenti annuali

dell'anno 1981-82, gli uni e gli altri nominati dal Provveditore agli

studi.

Per costoro, questa Corte con sentenza n. 249 del 1986, rilevando

l'identità della fattispecie sostanziale - nomina della stessa

autorità scolastica sulla base di una medesima graduatoria

provinciale - dichiarava la irrilevanza del diverso nomen iuris,

"incaricati" o "supplenti", mutato nella sequenza dei due anni

scolastici considerati. La ingiustificata diversità di trattamento

per quelle categorie di docenti concretava violazione del principio

di eguaglianza e se ne sanzionò la illegittimità costituzionale.

Del tutto diversa è la situazione organizzatoria per il personale

esperto.

Per adempiere prestazioni tecnico-pratiche utilizzate in

insegnamenti non ricondotti in classi di concorso, gli esperti sono

scelti dalle Giunte esecutive degli Istituti professionali e, quindi,

con la disciplina introdotta dall'anno scolastico 1984-85, nominati

dal Capo d'istituto.

Per essi non può prospettarsi invece nomina del Provveditore agli

studi, tenuto ad attingere a graduatorie provinciali distinte per

classi di concorso.

2.2 - La non assimilabilità del personale esperto al personale

docente, sotto il profilo della garanzia procedimentale -

partecipazione a graduatorie provinciali - ai fini della nomina

provveditoriale, che sussiste per questo soltanto, non per quello,

non rende censurabile la scelta del legislatore di far cadere una

cesura temporale tra l'anno scolastico 1980-81 e 1981-82 per limitare

l'immissione in ruolo al solo personale esperto in servizio nel primo

dei due anni indicati.

Trattandosi di personale designato in sede locale da organi

interni degli Istituti professionali, quali le Giunte esecutive, la

sola omogeneità del reclutamento non ha forza di vincolare il

legislatore a eguale trattamento, limitativo di scelte discrezionali

fondate su evidenti giustificazioni di buon andamento

dell'organizzazione scolastica.

Se la legge n. 270 del 1982 tendeva ad eliminare il precariato

esistente, con il decreto-legge n. 140 del 1988 il legislatore non

irragionevolmente vuole richiedere per il personale da immettere in

ruolo un requisito selettivo quale la nomina provveditoriale,

assistita dalla garanzia procedimentale su richiamata, che ricorre

per il personale docente e non per il personale esperto.

Non offende il principio di eguaglianza il legislatore che

discrimini all'interno di una stessa categoria usando di una cesura

temporale che esprima un mutamento non arbitrario di fini ricompresi

nella sua discrezionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della

disciplina del reclutamento del personale docente della scuola

materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli

organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di

precariato e sistemazione del personale precario esistente), e

dell'art. 11, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140

(Misure urgenti per il personale della scuola), convertito, con

modificazioni, in legge 4 luglio 1988, n. 246, sollevata, in

relazione all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo

regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, con l'ordinanza di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:159 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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