Corte costituzionale

Ordinanza n. 1120/1988

Altra decisione · depositata il 20/12/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 30, 34, 49,

primo comma, e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione

della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola

materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli

organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di

precariato e sistemazione del personale precario esistente"),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 ottobre 1987 dal Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio sui ricorsi riuniti proposti da

Rasciale Maria Rosa ed altri contro il Ministero della pubblica

istruzione ed altri, iscritta al n. 267 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima

Serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 19 ottobre 1987 dal Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Romano

Salvatore ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed

altri, iscritta al n. 268 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima Serie

speciale, dell'anno 1988;

3) ordinanza emessa il 19 ottobre 1987 dal Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Ughetti

Teresa ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed

altri, iscritta al n. 269 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima Serie

speciale, dell'anno 1988.

Visti gli atti di costituzione di Rasciale Maria Rosa, Romano

Salvatore, Ughetti Teresa ed altri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 novembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Udito l'avvocato Ernani d'Agostino per Rasciale Maria Rosa, Romano

Salvatore, Ughetti Teresa ed altri.

Ritenuto che nel corso di alcuni procedimenti per l'annullamento

di decreti ed ordinanze ministeriali disciplinanti l'immissione in

ruolo del personale, il Tribunale amministrativo regionale per il

Lazio, con tre ordinanze di analogo contenuto, tutte emesse in data

19 ottobre 1987, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 51 e 97

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 30, 34, 49, primo comma, e 57 della legge 20 maggio 1982, n.

270;

che il giudice a quo trae spunto dalla sentenza n. 249 del 25

novembre 1986 con la quale questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale degli artt. 35, quarto comma, 37 e 57

della citata legge n. 270 del 1982, osservando in proposito come tali

norme fossero del tutto simili a quelle impugnate, pur riguardando

una diversa categoria di insegnanti;

che nei giudizi dinanzi a questa Corte si sono costituite alcune

parti private insistendo per la declaratoria d'illegittimità

costituzionale, anche con memoria depositata nell'imminenza

dell'udienza.

Considerato che, trattandosi di questioni analoghe, i giudizi

possono essere riuniti;

che successivamente alle ordinanze di rimessione è stato

emanato il decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito in legge 4

luglio 1988, n. 246, che ha previsto l'immissione in ruolo del

personale scolastico di cui ai giudizi a quibus, ed è altresì

entrato in vigore il decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito

in legge 6 ottobre 1988, n. 426, che (art. 8 bis) ha trasformato in

nazionali le graduatorie provinciali già previste dall'art. 17 del

citato decreto-legge n. 140 del 1988;

che, pertanto, è opportuno che il giudice a quo proceda ad un

nuovo esame della rilevanza delle questioni alla stregua della

sopravvenuta normativa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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