Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni di anzianita', di vecchiaia e di invalidita' dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, da liquidare alle lavoratrici assicurate in base alle disposizioni vigenti anteriormente al 1 maggio 1968 sono determinate con gli stessi criteri di calcolo stabiliti per i lavoratori assicurati. Con effetto dal 1 gennaio 1969 le pensioni delle assicurazioni obbligatorie previste al comma precedente, liquidate alle lavoratrici assicurate in base alle disposizioni vigenti anteriormente al 1 maggio 1968, sono riliquidate determinandone l'importo con gli stessi criteri di calcolo stabiliti per i lavoratori assicurati, ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 9.

Testo vigente dal 30 aprile 1969

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1969-04-30;153~art10 · fonte del testo

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