Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 23/1973

    Ha colpito questo articolo
    1 marzo 1973

    È costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'articolo 3 della Costituzione - l'art. 57 della legge 30 aprile 1969 n. 153, nella parte in cui esclude i lavoratori che agiscono in giudizio contro l'INAIL, dal beneficio di esonero dal pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza, che è, invece, garantito ai lavoratori che convengono l'INPS od altro istituto gestore di forme sostitutive di previdenza od assistenza; atteso che la disparità di trattamento, in tema di regolamento delle spese processuali, tra lavoratori assicurati INPS ed assicurati INAIL non è sorretta da alcuna giustificazione apprezzabile sotto il profilo della ragionevolezza.

    Art. 57 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale · Art. 3 cost.

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  • Ordinanza n. 37/1979

    Altra decisione
    25 maggio 1979

    Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, legge 30 aprile 1969, n. 153 (il quale stabilisce che il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali non è assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di previdenza e di assistenza, a meno che il giudizio intentato verso gli stessi non sia manifestamente infondato e temerario), limitatamente alla parte in cui - in asserito contrasto con l'art. 3 Cost. - esclude dal beneficio le controversie promosse dal lavoratore nei confronti dell'INAM, essendo nel frattempo entrata in vigore la legge 11 agosto 1973, n. 533, recante la nuova disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria, il cui art. 9, sostituendo il testo originario dell'art. 152 d. att. cod. proc. civ., ha esteso l'esonero del lavoratore soccombente dal pagamento delle spese processuali a tutti i giudizi previdenziali e, quindi, anche alle controversie promosse nei confronti dell'INAM; e poiché detto art. 9, in virtù di quanto stabilito dall'art. 20 della stessa legge n. 533 del 1973, è applicabile anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore, si rende necessario accertare, alla stregua della nuova situazione normativa, se la questione proposta sia tuttora rilevante.

    Art. 57 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale · Art. 3 cost. · Art. 9 Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie · Art. 20 Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 settembre 1992

Confronto con la versione in vigore dal 8 marzo 1973 al 19 settembre 1992. 67 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: All'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge 6 aprile 1936, n. 1155, e' aggiunto il seguente comma: "Il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali, non e' assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e previdenza, a meno che il giudizio intentato verso gli stessi non sia manifestamente infondato e temerario".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 19 SETTEMBRE 1992, N. 384 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 14 NOVEMBRE 1992, N. 438

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Successivamente la Corte Costituzionale

    Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 marzo-13 aprile 1994, n. 134 (in G.U. 1a s.s. 20/4/1994, n. 17), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 2 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1992, n. 438 (che ha abrogato il presente articolo).

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urn:nir:stato:legge:1969-04-30;153~art57 · fonte del testo

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