Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1975, anche con separati decreti, norme aventi valore di legge per la estensione delle norme relative alle quote di maggiorazione delle pensioni per familiari conviventi o a carico di cui agli articoli 44 e 46 della presente legge alle pensioni liquidate o da liquidarsi a carico dei fondi integrativi, sostitutivi, e che hanno dato luogo all'esclusione o all'esonero dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Testo vigente dal 30 aprile 1969

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1969-04-30;153~art36 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari