Art. 2 — Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

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E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a lire trecento milioni, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

Testo in vigore dal 31 marzo 2000 al 17 settembre 2011

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 95/2019

    Questione infondata
    18 aprile 2019

    È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Palermo, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, che disciplina il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti senza prevedere alcuna soglia di punibilità. Dato lo speciale disvalore "di azione" che, nell'apprezzamento del legislatore - in sé non manifestamente irragionevole - la specifica fattispecie presenta, non può considerarsi arbitraria la scelta di riservare a essa un trattamento distinto e più severo - sul piano non della reazione punitiva, ma delle soglie di punibilità - di quello prefigurato in rapporto alla generalità degli altri artifici di supporto di una dichiarazione mendace (anche di tipo documentale), dei quali si occupa l'art. 3 del d.lgs. n. 74 del 2000, costituente norma incriminatrice sussidiaria. Tramite la norma censurata il legislatore ha inteso infatti "isolare", nell'ambito dell'ampia gamma dei mezzi fraudolenti utilizzabili a supporto di una dichiarazione mendace, uno specifico artificio, la fattura per operazioni inesistenti, tenuto conto del particolare ruolo che la fattura e i documenti ad essa equiparati sul piano probatorio dalla normativa fiscale assolvono nel quadro dell'adempimento degli obblighi del contribuente, nonché della capacità di sviamento dell'attività accertativa degli uffici finanziari che l'artificio in questione possiede. ( Precedente citato: sentenza n. 49 del 2002 ).

    Art. 2 Reati tributari · Art. 9 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 95/2015

    Questione infondata
    28 maggio 2015

    1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), aggiunto dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lettera m), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure…

    Art. 13 Reati tributari · Art. 9 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (9)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74~art2 · fonte del testo

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