È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui escludono, rispettivamente, la punibilità a titolo di tentativo del delitto di cui all'art. 2 del medesimo decreto legislativo, e la punibilità di chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti a titolo di concorso nel reato di emissione di tali fatture o documenti, previsto dall'art. 8 del decreto stesso. Infatti il giudice rimettente prospetta di rimuovere la denunciata disparità di trattamento fra l'emittente e l'utilizzatore di fatture per operazioni inesistenti, tramite un riequilibrio 'in malam partem' così da riconoscere rilievo penale alla condotta di utilizzazione delle false fatture, ancorché non seguita dalla presentazione di una dichiarazione annuale dei redditi o sul valore aggiunto, recettiva delle risultanze delle fatture stesse: con un effetto che in linea di principio non può conseguire ad una pronuncia della Corte, a fronte della riserva di legge sancita dall'art. 25, secondo comma, Cost., e che, in più, implicherebbe anche un riassetto del sistema penale tributario, secondo una linea di politica criminale autonoma e contrapposta rispetto a quella adottata dal legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità, in occasione della riforma che ha inteso abbandonare il modello del c.d. "reato prodromico" a favore del recupero alla fattispecie penale tributaria del momento dell'offesa degli interessi dell'erario. - Sulla riserva di legge 'ex' art. 25 Cost., v., 'ex plurimis', sentenze n. 508/2000 e n. 411/1995, ordinanze n. 580/2000 e n. 392/1998.
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