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Ai fini della commisurazione dei contributi di cui all'articolo 4 la spesa per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati distrutti, danneggiati o trasferiti, viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento della approvazione della perizia. In ogni caso le unita' immobiliari ricostruite - ed, in quanto possibile, le unita', immobiliari riparate - devono almeno essere conformi alle prescrizioni dello articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715, secondo le esigenze del nucleo familiare, e il contributo sara' commisurato alla spesa necessaria, entro il limite di cui all'articolo 4. I contributi previsti dalla presente legge possono essere concessi purche' gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano dato comunicazione al competente Ufficio del genio civile e questo abbia proceduto allo accertamento del danno. A coloro ai quali sono stati concessi i contributi previsti dalla presente legge, saranno, a richiesta, accordate anticipazioni non inferiori al 30 per cento dello ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte verra' erogata secondo gli stati di avanzamento dei lavori. La concessione dei contributi di cui all'articolo precedente e' demandata ai competenti provveditori regionali alle opere pubbliche.

Testo in vigore dal 9 novembre 1963 al 21 giugno 1964

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-11-04;1457~art5 · fonte del testo

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