In luogo delle provvidenze previste dagli articoli 4 e 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificati, rispettivamente, dai precedenti articoli 6 e 10, ai proprietari degli immobili e delle aziende industriali, commerciali e artigiane distrutti, che non intendono provvedere alla ricostruzione, puo' essere corrisposta una somma entro i limiti massimi dei due terzi del contributo previsto per la ricostruzione di ciascuna unita' immobiliare o dell'azienda, da ragguagliare al valore del bene alla data del 9 ottobre 1963. Le domande per ottenere i contributi di cui al comma precedente debbono essere presentate, a pena di decadenza, al prefetto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le somme da corrispondere, nei limiti di cui al primo comma, gravano sugli stanziamenti previsti per la concessione dei contributi. Il primo comma del presente articolo non si applica nei confronti delle attrezzature mobili delle imprese edili distrutte o danneggiate. Ai proprietari di dette attrezzature sono concesse le provvidenze di cui allo articolo 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 e seguenti, indipendentemente dalla ricostruzione delle attrezzature nei territori indicati dall'articolo 13 della predetta legge.

Testo vigente dal 6 giugno 1964

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-05-31;357~art39 · fonte del testo

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