((Ai fini della commisurazione del contributo previsto dal precedente articolo 4, la spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati distrutti, danneggiati o trasferiti, viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento dell'approvazione della perizia. Per la concessione dei contributi previsti dal precedente articolo 4 l'interessato dovra' presentare all'ufficio del genio civile, unitamente alla denuncia di inizio dei lavori, una dichiarazione sulla consistenza numerica e destinazione, prima della catastrofe, dei vani dell'immobile distrutto, danneggiato o da trasferire. La dichiarazione dovra' essere convalidata dall'ufficio tecnico erariale o dal sindaco del comune, qualora la convalida non sia possibile da parte dell'ufficio tecnico erariale. Nei casi previsti dall'articolo 2 della legge 26 giugno 1965, n. 785, i contributi saranno corrisposti nella misura massima prevista dall'articolo 4 sub articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, quando venga accertato il loro totale impiego nella costruzione dell'opera progettata. Ai beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge sono, a richiesta e previo accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori da parte dell'ufficio del genio civile, accordate anticipazioni pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo. Il residuo 50 per cento e' corrisposto in ragione del: 25 per cento al compimento della costruzione al solo rustico; 15 per cento sulla base di stati di avanzamento; 10 per cento alla presentazione del certificato di regolare esecuzione redatto a cura dell'ufficio del genio civile. La concessione di contributi prevista dall'articolo precedente, nonche' l'approvazione delle opere di cui al precedente articolo 2, in deroga ai limiti di competenza per valore e territoriale, e' demandata ai provveditorati alle opere pubbliche di Venezia e di Trieste)).

Testo vigente dal 2 giugno 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 giugno 1983

Confronto con la versione in vigore dal 9 luglio 1966 al 2 giugno 1983. 33 parole tolte, 71 parole aggiunte.

Ai fini della commisurazione del contributo previsto dal precedente articolo 4, la spesa per la ricostruzione o riparazione tolto: dei aggiunto: di fabbricati distrutti, danneggiati o trasferiti, viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento dell'approvazione della perizia. Per la concessione dei contributi previsti dal precedente tolto: art. aggiunto: articolo 4 l'interessato dovra' presentare tolto: all'Ufficio aggiunto: all'ufficio del genio civile, unitamente alla denuncia di inizio dei lavori, una dichiarazione sulla consistenza numerica e destinazione, prima della catastrofe, dei vani tolto: dello immobile aggiunto: dell'immobile distrutto, danneggiato o da trasferire. La dichiarazione dovra' essere convalidata tolto: dall'Ufficio aggiunto: dall'ufficio tecnico erariale o dal sindaco del tolto: Comune aggiunto: comune, qualora la convalida non sia possibile da parte tolto: dell'Ufficio tecnico erariale aggiunto: dell'ufficio tecnico erariale. Nei casi previsti dall'articolo 2 della legge 26 giugno 1965, n. 785, i contributi saranno corrisposti nella misura massima prevista tolto: dall'art. aggiunto: dall'articolo 4 sub articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, quando venga accertato il loro totale impiego nella costruzione dell'opera progettata. tolto: A coloro ai quali sono stati concessi aggiunto: Ai beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge sono, a richiestatolto: , accordato aggiunto: e previo accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori da parte dell'ufficio del genio civile, accordate anticipazioni pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo tolto: per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte viene erogata secondo gliaggiunto: . Il residuo 50 per cento e' corrisposto in ragione del: 25 per cento al compimento della costruzione al solo rustico; 15 per cento sulla base di stati di avanzamento tolto: dei lavoriaggiunto: ; 10 per cento alla presentazione del certificato di regolare esecuzione redatto a cura dell'ufficio del genio civile. La concessione di contributi prevista dall'articolo precedente, nonche' l'approvazione delle opere di cui al precedente articolo 2, in deroga ai limiti di competenza per valore e territoriale, e' demandata ai tolto: Provveditorati aggiunto: provveditorati alle opere pubbliche di Venezia e di Trieste.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-11-04;1457~art5 · fonte del testo

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