Il decimo comma dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come sostituito dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e' modificato come segue: "I contributi previsti dalla presente legge possono essere ceduti a favore di terzi residenti o di coloro che stabiliscono la propria residenza nei comuni di cui all'articolo 1 della presente legge. Decade dal contributo chi si rende cessionario dei diritti spettanti a piu' di un danneggiato". L'articolo 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: "Ai fini della commisurazione del contributo previsto dal precedente articolo 4, la spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati distrutti, danneggiati o trasferiti, viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento dell'approvazione della perizia. Per la concessione dei contributi previsti dal precedente articolo 4 l'interessato dovra' presentare all'ufficio del genio civile, unitamente alla denuncia di inizio dei lavori, una dichiarazione sulla consistenza numerica e destinazione, prima della catastrofe, dei vani dell'immobile distrutto, danneggiato o da trasferire. La dichiarazione dovra' essere convalidata dall'ufficio tecnico erariale o dal sindaco del comune, qualora la convalida non sia possibile da parte dell'ufficio tecnico erariale. Nei casi previsti dall'articolo 2 della legge 26 giugno 1965, n. 785, i contributi saranno corrisposti nella misura massima prevista dall'articolo 4 sub articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, quando venga accertato il loro totale impiego nella costruzione dell'opera progettata. Ai beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge sono, a richiesta e previo accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori da parte dell'ufficio del genio civile, accordate anticipazioni pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo. Il residuo 50 per cento e' corrisposto in ragione del: 25 per cento al compimento della costruzione al solo rustico; 15 per cento sulla base di stati di avanzamento; 10 per cento alla presentazione del certificato di regolare esecuzione redatto a cura dell'ufficio del genio civile. La concessione di contributi prevista dall'articolo precedente, nonche' l'approvazione delle opere di cui al precedente articolo 2, in deroga ai limiti di competenza per valore e territoriale, e' demandata ai provveditorati alle opere pubbliche di Venezia e di Trieste".

Testo vigente dal 18 maggio 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-05-10;190~art7 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari