((Gli istituti di credito fondiario sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai loro statuti, i mutui di cui al precedente articolo 4, quarto comma, restando a carico dello Stato la percentuale di tasso superiore al 3 per cento. I rapporti fra lo Stato e gli istituti di credito fondiario sono regolati da apposite convenzioni da stipularsi dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero del tesoro. Per il pagamento della differenza tra il tasso previsto dall'articolo 4, quarto comma, e quello praticato dagli istituti di credito, sono autorizzati i limiti d'impegno di lire 10 milioni ciascuno per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio 1965)).

Testo vigente dal 21 giugno 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-11-04;1457~art5bis · fonte del testo

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