((Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a procedere a totale carico dello stanziamento di cui all'articolo 1, n. 2) e n. 3), e in armonia con le previsioni dei piani comprensoriali di cui al successivo articolo 3:

  • a)al ripristino delle opere pubbliche di conto dello Stato;
  • b)al ripristino di opere idrauliche di seconda, terza e quarta categoria, nonche' dei corsi d'acqua non classificati ed assimilati;
  • c)alle opere di riparazione e di ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, acquedotti, fognature, ambulatori comunali, cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, edifici scolastici e scuole materne con arredamenti e attrezzature relativi, campi ed impianti sportivi e ricreativi comunali con le relative attrezzature, impianti comunali inerenti all'espletamento dei servizi pubblici esistenti, parchi e giardini comunali, piazze, chiese parrocchiali, succursali ed assimilate e relative case canoniche, strade statali, provinciali, comunali, vicinali, edifici adibiti ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi presidenziali 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati con modifiche dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;
  • d)al consolidamento e all'eventuale trasferimento degli abitati)).

Testo vigente dal 21 giugno 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 giugno 1964

Confronto con la versione in vigore dal 9 novembre 1963 al 21 giugno 1964. 45 parole tolte, 66 parole aggiunte in 4 capoversi.

Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a procederetolto: , a totale carico dello stanziamento di cui tolto: allo articolo aggiunto: all'articolo 1, n. 2aggiunto: ) e n. 3aggiunto: ), e in armonia con le previsioni dei piani comprensoriali di cui al successivo articolo 3:

a) al ripristino tolto: dei danni alle aggiunto: delle opere pubbliche di conto dello Stato;

c) alle opere di riparazione e di ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, tolto: di acquedotti, di fognature, di aggiunto: acquedotti, fognature, ambulatori comunali, cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, tolto: di impianti di illuminazione, di edifici scolastici e scuole maternetolto: , di case comunali, di chiese parrocchiali aggiunto: con arredamenti e attrezzature relativi, campi ed impianti sportivi e ricreativi comunali con le relative attrezzature, impianti comunali inerenti all'espletamento dei servizi pubblici esistenti, parchi e giardini comunali, piazze, chiese parrocchiali, succursali ed assimilate e relative case canoniche, tolto: di strade statali, provinciali, comunali tolto: e vicinali, nonche' diaggiunto: , vicinali, edifici adibiti ad uso di culto e di beneficenzaaggiunto: , che rientrino fra quelli indicati tolto: nel decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1046 aggiunto: nei decreti legislativi presidenziali 27 giugno 1946, n. 35tolto: , modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato aggiunto: e 29 maggio 1947, n. 649, tolto: ratificato con aggiunto: ratificati con modifiche dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;

d) al consolidamento e all'eventuale trasferimento tolto: di aggiunto: degli abitati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-11-04;1457~art2 · fonte del testo

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