I contributi possono essere concessi per le seguenti opere ed acquisti: ((a) nuove costruzioni di navi da pesca complete o di soli scafi aventi una stazza lorda compresa fra le 10 e le 300 tonnellate;

  • b)nuove costruzioni di navi da pesca complete o di soli scafi di stazza lorda superiore alle 300 tonnellate destinati all'esercizio della pesca oltre gli stretti)).
  • c)ampliamento, trasformazione e miglioramento di scafi da pesca gia' esistenti;
  • d)sostituzione di apparati motori su scafi da pesca gia' in esercizio;
  • e)acquisto ed installazione di apparecchi radio ricetrasmittenti, radar, ecometri, ittioscopi, verricelli ed attrezzi speciali per il salpamento di reti da circuizione e dei parangali ed altri strumenti od apparecchi di bordo per la condotta della navigazione e delle operazioni di pesca;
  • f)costruzione, ampliamento, acquisto di opere e di attrezzature per la conservazione e lavorazione dei prodotti e sottoprodotti della pesca, a terra ed a bordo delle navi;
  • g)acquisto di mezzi frigoriferi o refrigerati (con esclusione dei normali mezzi di trasporto) per il trasporto dei prodotti della pesca;
  • h)provvista di nuove reti, cavi, calamenti, ed in genere di materiali mobili per la pesca non specificati ai punti precedenti, per una sola volta nel periodo di validita' della presente legge;
  • i)costruzione, ampliamento, acquisto di magazzini e impianti da parte di cooperative e loro consorzi;
  • l)impianto, e acquisto delle relative attrezzature, di spacci cooperativi che abbiano per scopo la vendita diretta al consumatore di prodotti ittici delle cooperative di pescatori.

Testo vigente dal 25 giugno 1976

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 giugno 1976

Confronto con la versione in vigore dal 28 novembre 1973 al 25 giugno 1976. 19 parole tolte, 38 parole aggiunte in 2 capoversi.

I contributi possono essere concessi per le seguenti opere ed acquisti: a) nuove costruzioni di navi da pescatolto: , complete o di soli scafitolto: , previa demolizione di vecchi natanti per un tonnellaggio che verra' stabilito dal comitato di cui al successivo art. 3 aggiunto: aventi una stazza lorda compresa fra le 10 e le 300 tonnellate;

aggiunto: b) nuove costruzioni di navi da pesca complete o di soli scafi di stazza lorda superiore alle 300 tonnellate destinati all'esercizio della pesca oltre gli stretti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;479~art2 · fonte del testo

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