((Sono ammissibili al contributo di cui al precedente articolo 1 i lavori di costruzione, trasformazione, modificazione e grandi riparazioni delle unita' a scafo metallico o realizzato con altri materiali a tecnologia avanzata, abilitate alla navigazione, di seguito indicate:

  • a)navi mercantili di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate; tale limite e' ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda per le unita' a tecnologia avanzata per trasporto passeggeri));
  • b)rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 CV;
  • c)galleggianti, costruzioni antinquinamento; costruzioni di interesse energetico e altri mezzi nautici per lavori in mare, tutti di stazza lorda non inferiore a 75 tonnellate.
  • d)unita' a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 75 tonnellate, abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia, destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi. 1 Sono escluse le costruzioni effettuate per conto dello Stato, le unita' da diporto e quelle abilitate esclusivamente, salvo quanto disposto alla lettera c) del precedente comma, al servizio marittimo dei porti e delle rade nonche' le navi che non siano in possesso, anche dopo l'effettuazione dei lavori, della piu' alta classe del Registro italiano navale.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 dicembre 1984, n. 848

1

La L. 11 dicembre 1984, n. 848 ha disposto (con l'art. 17) che le modifiche apportate al presente provvedimento ove non sia diversamente disposto, si applicano alle iniziative assunte dal 1 gennaio 1984, sempre che, alla data di entrata in vigore della L. 848/1984, non sia intervenuto il relativo provvedimento di concessione del contributo.

Testo vigente dal 7 luglio 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 luglio 1985

Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 1984 al 7 luglio 1985. 3 parole tolte, 8 parole aggiunte in 2 capoversi.

Sono ammissibili al contributo di cui al precedente articolo 1 i lavori di costruzione, trasformazione, modificazione e grandi riparazioni delle unita' a scafo metallico aggiunto: o realizzato con altri materiali a tecnologia avanzata, abilitate alla navigazione, di seguito indicate:

a) navi mercantili di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate; tale limite e' ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda per le unita' tolto: a scafo metallico a tecnologia avanzata per trasporto passeggeri;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1982-06-10;361~art2 · fonte del testo

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