La lettera a) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, modificata dall'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 479, e' cosi' ulteriormente modificata: "a) nuove costruzioni, in cantieri nazionali, di navi per la pesca ed il trasporto del pescato, di stazza lorda compresa fra le 10 e le 150 tonnellate". Le disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, si applicano anche alle navi per la pesca ed il trasporto del pescato di stazza lorda superiore alle 150 tonnellate.

Testo vigente dal 10 giugno 1976

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-05-14;389~art7 · fonte del testo

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