Art. 3 — Campo di applicazione

Sono ammissibili al contributo i lavori effettuati sulle seguenti costruzioni:

  • a)((navi di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate, eccettuate quelle abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade; tale limite e' ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda per le unita' a scafo metallico a tecnologia avanzata per trasporto di passeggeri, nonche' per le unita' abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia, che sono destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi;))
  • b)rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 cavalli vapore e draghe semoventi di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate;
  • c)((galleggianti e costruzioni di interesse energetico, costruzioni antinquinamento, unita' per ricerche nonche' per lavori in mare, e relative pertinenze, compresi i moduli abitativi, tutti di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate)). ((Sono esclusi i lavori effettuati su unita' militari, da diporto, nonche' su quelle appartenenti allo Stato)).

Testo vigente dal 20 aprile 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 aprile 1985

Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1982 al 20 aprile 1985. 33 parole tolte, 44 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) navi tolto: mercantili di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate tolto: -aggiunto: , eccettuate quelle abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade tolto: - nonche', a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,aggiunto: ; tale limite e' ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda per le unita' a scafo metallico aggiunto: a tecnologia avanzata per trasporto di passeggeri, nonche' per le unita' abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia tolto: di stazza lorda non inferiore a 75 tonnellateaggiunto: , che sono destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto tolto: dei aggiunto: di passeggeri o di automezzi;

c) galleggianti e costruzioni di interesse energetico, costruzioni antinquinamento tolto: ed altri mezzi nauticiaggiunto: , unita' per ricerche nonche' per lavori in mare, aggiunto: e relative pertinenze, compresi i moduli abitativi, tutti di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate. Sono esclusi i lavori effettuati tolto: sulle costruzioni aggiunto: su unita' militari, da diporto, nonche' su quelle appartenenti allo Stato tolto: nonche' sulle unita' da diporto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1982-08-14;598~art3 · fonte del testo

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