L'organico del Corpo di polizia penitenziaria stabilito dalla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, e' aumentato nel ruolo degli agenti e degli assistenti di millequattrocento unita' di personale maschile e duecento unita' di personale femminile. Alla copertura dei posti portati in aumento dal comma 1 si provvede, prioritariamente, mediante assunzione del personale delle Forze armate che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, presta servizio volontario nel Corpo di polizia penitenziaria secondo le norme del decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 231, e successive modificazioni. Se residuano vacanze si provvede, nella misura del cinquanta per cento, mediante assunzione su domanda dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, in possesso dei requisiti per l'assunzione nel Corpo e, per la restante parte, mediante assunzione su domanda degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia, che non siano cessati dal servizio per motivi disciplinari o per infermita'. Il corso di formazione per il personale reclutato a norma del comma 2 ha la durata di tre mesi. Fermo quanto previsto dal comma 2, fino al 31 dicembre 1997 le assunzioni del personale maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria per l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, come modificata dal comma 1, ma non oltre il limite delle vacanze esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alla predetta tabella. Le conseguenti eccedenze nel ruolo degli agenti e degli assistenti sono riassorbite mediante le ordinarie procedure di avanzamento o per effetto delle assunzioni. 2 3 Alla copertura dei posti disponibili a norma del comma 4 si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei in precedenti concorsi e, se permangono vacanze, mediante l'assunzione dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, e successivamente mediante assunzione degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia. 3 Ai fini delle assunzioni a norma dei commi 2, 3, 4 e 5, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalita' per la presentazione delle domande, e' istituita un'apposita commissione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per gli accertamenti psicofisici e sono fissati i criteri per la formazione di distinte graduatorie. I periodi di tempo previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ridotti ad un quarto in relazione ai concorsi banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, e sono ridotti alla meta' in relazione ai concorsi banditi successivamente e comunque non oltre il 31 dicembre 1997. Sono fatte salve le procedure gia' avviate per il reclutamento di agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, le procedure concorsuali gia' in atto, nonche' le procedure per le riammissioni in servizio ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. Le facolta' riconosciute all'Amministrazione penitenziaria dall'articolo 14, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono esercitabili sino al 30 giugno 1997, anche al fine di completare l'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria. Le idonee dei concorsi per vigilatrici penitenziarie espletati nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, possono essere assunte, purche' non abbiano superato il quarantesimo anno di eta' alla data di entrata in vigore del presente decreto e siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria. Il personale assunto a norma del presente articolo non puo', per almeno cinque anni, essere destinato, a sua richiesta, a sede diversa da quella di prima assegnazione. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 marzo 1998, n. 50

2

La L. 13 marzo 1998, n. 50 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "al fine di consentire il completamento della graduale cessione del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati dall'Arma dei carabinieri al Corpo di polizia penitenziaria, continuano ad applicarsi sino al 31 dicembre 1998" le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo concernenti le assunzioni del personale maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria.

L. 30 novembre 2000, n. 356

3

La L. 30 novembre 2000, n. 356 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 del presente articolo, concernenti le assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria, da effettuare secondo le modalita' previste dall'articolo 39, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per la copertura dei posti disponibili, trovano applicazione sino al 31 dicembre 2001.

Testo vigente dal 19 dicembre 2000

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 284/2001

    Altra decisione
    23 luglio 2001

    Restituzione al giudice 'a quò - per una nuova valutazione della rilevanza della questione - degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1996, n. 579, nella parte in cui prevede la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione per gli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria che si assentano dal corso per causa di malattia, impedendo agli stessi di partecipare ad uno dei corsi successivi. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, ha modificato la disposizione impugnata prevedendo che l'allievo o l'agente in prova che sia rimasto assente per infermità contratta durante il corso è ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità fisico-psichica. M.F.

    Art. 14 Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria · Art. 1 Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalita' di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 285/2001

    Altra decisione
    23 luglio 2001

    Restituzione al giudice 'a quò - per una nuova valutazione della rilevanza della questione - degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1996, n. 579, nella parte in cui prevede la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione per gli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria che si assentano dal corso per causa di malattia, impedendo agli stessi di partecipare ad uno dei corsi successivi. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, ha modificato la disposizione impugnata prevedendo che l'allievo o l'agente in prova che sia rimasto assente per infermità contratta durante il corso è ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità fisico-psichica. M.F.

    Art. 14 Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria · Art. 1 Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalita' di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 2000

Confronto con la versione in vigore dal 19 marzo 1998 al 19 dicembre 2000.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 novembre 2000, n. 356

    La L. 30 novembre 2000, n. 356 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 del presente articolo, concernenti le assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria, da effettuare secondo le modalita' previste dall'articolo 39, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per la copertura dei posti disponibili, trovano applicazione sino al 31 dicembre 2001.

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urn:nir:stato:decreto.legge:1996-09-13;479~art1 · fonte del testo

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