Corte costituzionale

Ordinanza n. 284/2001

Altra decisione · depositata il 23/07/2001 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 4d.l. 325/1987
  • art. 1d.lgs. 200/1995

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1,

lettera d), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443

(Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a

norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395),

come modificato dall'art. 1, comma 7, del d.l. 13 settembre 1996,

n. 479 (Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione

penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per

l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi

agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria),

convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1996, n. 579

(Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 13 settembre 1996,

n. 479, recante provvedimenti urgenti per il personale

dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei

detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli

appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e

Calabria), promossi con tre ordinanze emesse il 23 giugno, il

7 luglio e il 23 giugno 1999 dal tribunale amministrativo regionale

del Lazio, rispettivamente iscritte ai nn. 615, 644 e 645 del

registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 44 e 48, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di costituzione di Costantino Claudio e di

Sangineto Vincenzo e Soru Antonio, nonché l'atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2001 il giudice relatore

Fernanda Contri;

Uditi l'avvocato Lorenzo Carini per Costantino Claudio e

l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale del Lazio, con

tre ordinanze di analogo contenuto - due delle quali emesse il

23 giugno 1999, l'altra il 7 luglio 1999 - ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera d) del

decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del

personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14,

comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), come modificato

dall'art. 1, comma 7, del d.l. 13 settembre 1996, n. 479

(Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione

penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per

l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi

agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria),

convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1996, n. 579

(Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 13 settembre 1996,

n. 479, recante provvedimenti urgenti per il personale

dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei

detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli

appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e

Calabria), nella parte in cui prevede la cessazione di ogni rapporto

con l'amministrazione per gli agenti ausiliari del Corpo di polizia

penitenziaria che si assentano dal corso per causa di malattia,

impedendo agli stessi di partecipare ad uno dei corsi successivi, per

la violazione degli artt. 3, 4, 32 e 97 della Costituzione;

che il giudice rimettente rileva che l'unico profilo atto ad

integrare il fumus boni juris per la sospensione dell'esecuzione dei

provvedimenti impugnati (sospensione disposta in tutti i tre casi dal

giudice con separate ordinanze) è costituito dall'eccezione di

legittimità costituzionale sollevata dalle parti private in ordine

alla disposizione applicata dall'amministrazione ai casi di specie,

disposizione che è certamente rilevante nei giudizi a quibus;

che, sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il

tribunale amministrativo regionale del Lazio osserva che questa

Corte, con la sentenza n. 212 del 1998, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, punto 1, lettera d) e

punto 5 del d.l. 4 agosto 1987, n. 325 (Disciplina temporanea dei

corsi per l'accesso ai ruoli di Polizia di Stato e provvedimenti

urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco),

convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402, disposizione che, in

relazione ai corsi per il conseguimento della nomina ad agente di

ruolo della Polizia di Stato, aveva contenuto identico a quello delle

norme relative al personale della Polizia penitenziaria oggi

impugnate;

che secondo il giudice a quo nelle fattispecie sottoposte al

suo esame si rinvengono gli stessi presupposti di fatto e di diritto

che hanno portato alla precedente pronuncia di illegittimità

costituzionale;

che ad avviso del tribunale amministrativo regionale del

Lazio la disposizione impugnata si pone in contrasto con l'art. 3

Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza, per la gravità delle

conseguenze derivanti dal superamento, anche per un solo giorno, del

periodo massimo di assenza consentito e per l'illogica equiparazione

tra situazioni tra loro diverse, quali quelle riconducibili

all'accertamento della inidoneità del soggetto o alla rinuncia dello

stesso e quelle causate da eventi allo stesso non imputabili;

che, sempre secondo il giudice a quo, la disposizione si pone

in contrasto anche con gli artt. 4 e 32 Cost., dal momento che

l'agente ausiliario che si ammala è posto nell'alternativa o di

curarsi, perdendo così il posto di lavoro, o di frequentare

ugualmente il corso, procurandosi in tal modo un danno alla salute;

che, ad avviso del giudice rimettente, vi sarebbe contrasto

anche con l'art. 97 Cost., in quanto la disposizione impugnata non

consente all'amministrazione alcuna verifica in ordine all'eventuale

recupero dell'efficienza fisica dell'ausiliario, costringendo essa

così a privarsi, senza motivo, dell'opera di soggetti già dotati di

esperienza lavorativa;

che si sono costituiti nel giudizio di legittimità

costituzionale i ricorrenti nei giudizi a quibus chiedendo alla Corte

di voler accogliere le questioni sollevate dal Tribunale

amministrativo regionale del Lazio;

che le parti private hanno richiamato le sentenze di questa

Corte n. 195 e n. 212 del 1998, con le quali è stata dichiarata

l'illegittimità costituzionale delle analoghe norme previste per la

dimissione automatica dei soggetti ammessi, rispettivamente, ai corsi

per vice commissario in prova e per agente ausiliario della Polizia

di Stato, identico essendo l'automatismo in base al quale le norme

oggi impugnate prevedono irragionevolmente la dimissione degli

ausiliari ammessi ai corsi per agente di custodia;

che è intervenuto nel giudizio di legittimità

costituzionale promosso con l'ordinanza iscritta al n. 615 del r.o.

il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, riservandosi ogni successiva

deduzione.

Considerato che le questioni sollevate dalle tre ordinanze del

tribunale amministrativo regionale del Lazio sono identiche e

riguardano la medesima disposizione di legge e vanno perciò decise

congiuntamente;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, il decreto

legislativo 28 febbraio 2001, n. 76 (Disposizioni integrative e

correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in materia

di riordino del personale non direttivo del Corpo di polizia

penitenziaria) ha modificato la disposizione impugnata prevedendo

all'art. 1 che l'allievo o l'agente in prova che sia rimasto assente

per infermità contratta durante il corso è ammesso a partecipare al

primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità

fisico-psichica;

che, essendo così mutato il quadro normativo, il giudice a

quo deve valutare l'incidenza della nuova disposizione nei giudizi

che hanno dato luogo alle questioni sollevate;

che gli atti vanno perciò restituiti al giudice a quo per

una nuova valutazione della rilevanza della questione nei giudizi in

corso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Ordina la restituzione degli atti al tribunale amministrativo

regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:284 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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