Corte costituzionale

Ordinanza n. 285/2001

Altra decisione · depositata il 23/07/2001 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 4d.l. 325/1987
  • art. 1d.lgs. 200/1995

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1,

lettera d), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443

(Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a

norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395),

come modificato dall'art. 1, comma 7, del d.l. 13 settembre 1996,

n. 479 (Provvedimenti urgenti per il personale dell'amministrazione

penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per

l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi

agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria),

convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1996, n. 579

(Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 13 settembre 1996,

n. 479, recante provvedimenti urgenti per il personale

dell'amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei

detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli

appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e

Calabria), promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1999 dal

tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da

Rossi Roberto contro il Ministero della giustizia, iscritta al n. 790

del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 51, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2001 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale del Lazio, con

ordinanza emessa il 16 giugno 1999 e pervenuta alla Corte il

20 novembre 2000, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera d), del decreto

legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del

Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della

legge 15 dicembre 1990, n. 395), come modificato dall'art. 1, comma 7,

del d.l. 13 settembre 1996, n. 479 (Provvedimenti urgenti per il

personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di

traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di

conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle

regioni Sicilia e Calabria), convertito, con modificazioni, nella

legge 15 novembre 1996, n. 579 (Conversione in legge, con

modificazioni, del d.l. 13 settembre 1996, n. 479, recante

provvedimenti urgenti per il personale dell'amministrazione

penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per

l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi

agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria), nella

parte in cui prevede la cessazione di ogni rapporto con

l'amministrazione per gli agenti ausiliari del Corpo di polizia

penitenziaria che si assentano dal corso per causa di malattia,

impedendo agli stessi di partecipare ad uno dei corsi successivi, per

la violazione degli artt. 3, 4, 32 e 97 della Costituzione;

che il giudice rimettente rileva che l'unico profilo atto ad

integrare il fumus boni juris per la sospensione dell'esecuzione del

provvedimento impugnato è costituito dall'eccezione di legittimità

costituzionale sollevata dal ricorrente in ordine alla disposizione

applicata dall'amministrazione al caso di specie, disposizione che è

certamente rilevante nel giudizio a quo;

che, sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il

tribunale amministrativo regionale del Lazio osserva che questa

Corte, con la sentenza n. 212 del 1998, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, punto 1, lettera d) e

punto 5 del d.l. 4 agosto 1987, n. 325 (Disciplina temporanea dei

corsi per l'accesso ai ruoli di Polizia di Stato e provvedimenti

urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco),

convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402, disposizione che, in

relazione ai corsi per il conseguimento della nomina ad agente di

ruolo della Polizia di Stato, aveva contenuto identico a quello delle

norme relative al personale della Polizia penitenziaria oggi

impugnate;

che secondo il giudice a quo nella fattispecie sottoposta al

suo esame si rinvengono gli stessi presupposti di fatto e di diritto

che hanno portato alla precedente pronuncia di illegittimità

costituzionale;

che ad avviso del tribunale amministrativo regionale del

Lazio la disposizione impugnata si pone in contrasto con l'art. 3

Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza, per la gravità delle

conseguenze derivanti dal superamento, anche per un solo giorno, del

periodo massimo di assenza consentito e per l'illogica equiparazione

tra situazioni tra loro diverse, quali quelle riconducibili

all'accertamento della inidoneità del soggetto o alla rinuncia dello

stesso e quelle causate da eventi allo stesso non imputabili;

che, sempre secondo il giudice a quo, la disposizione si pone

in contrasto anche con gli artt. 4 e 32 Cost., dal momento che

l'agente ausiliario che si ammala è posto nell'alternativa o di

curarsi, perdendo così il posto di lavoro, o di frequentare

ugualmente il corso, procurandosi in tal modo un danno alla salute;

che, ad avviso del giudice rimettente, vi sarebbe contrasto

anche con l'art. 97 Cost., in quanto la disposizione impugnata non

consente all'amministrazione alcuna verifica in ordine all'eventuale

recupero dell'efficienza fisica dell'ausiliario, costringendo essa

così a privarsi, senza motivo, dell'opera di chi ha già acquisito

esperienza lavorativa.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, il

decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76 (Disposizioni integrative

e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in

materia di riordino del personale non direttivo del Corpo di polizia

penitenziaria) ha modificato la disposizione impugnata prevedendo

all'art. 1 che l'allievo o l'agente in prova, che sia rimasto assente

per infermità contratta durante il corso, è ammesso a partecipare

al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità

fisico-psichica;

che, essendo così mutato il quadro normativo, il giudice a

quo deve valutare l'incidenza della nuova disposizione nel giudizio

che ha dato luogo alla questione di legittimità sollevata;

che gli atti vanno perciò restituiti al giudice a quo per

una nuova valutazione della rilevanza della questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale amministrativo

regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:285 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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