Art. 12 — Commissioni provinciali

In ogni Provincia, con decreto del prefetto e' istituita la Commissione provinciale per il personale domestico. La Commissione e' presieduta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, ed e' composta: da quattro rappresentanti dei lavoratori domestici, designati dalle associazioni sindacali di categoria; da quattro persone aventi personale domestico alle proprie dipendenze, designate in ogni Provincia dai sindaci dei quattro principali Comuni; da un rappresentante per ciascuno dei tre enti di patronato piu' rappresentativi, riconosciuti con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, scelti dal prefetto della Provincia; da un rappresentante dell'Ispettorato del lavoro; da un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Testo vigente dal 17 aprile 1958

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-04-02;339~art12 · fonte del testo

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