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Il "Fondo per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione dei lavoratori italiani", di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1264, proveniente dall'assorbimento del Fondo di cui al regio decreto 24 aprile 1939, n. 1059, assume la denominazione di "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori". Esso costituisce un fondo speciale presso la Cassa depositi e prestiti, gestito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Fondo e' alimentato:

  • a)da contributi straordinari da stabilirsi sulle gestioni della assicurazione contro la disoccupazione, dei relativi assegni integrativi e dei sussidi straordinari di disoccupazione, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;
  • b)da un contributo annuo dello Stato fissato in lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1948-49;
  • c)da contribuzioni ed erogazioni eventualmente effettuate da privati, enti e associazioni o da organismi o da amministrazioni di qualsiasi natura;
  • d)da recuperi sui finanziamenti ai corsi ed altre eventuali entrate. Al Fondo restano devolute le attivita' del Fondo nazionale per l'addestramento professionale, costituito con contratto collettivo di lavoro stipulato in data 1 marzo 1943, tra l'ex Federazione nazionale dei costruttori edili e l'ex Federazione nazionale dei lavoratori dell'edilizia. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sono stabilite le norme per l'amministrazione e l'erogazione delle disponibilita' del Fondo, di cui al primo comma del presente articolo, e per l'incasso dei contributi.

Testo in vigore dal 1 giugno 1949 al 29 maggio 1950

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